Agenzia delle Entrate prevale su De Cecco sulle spese elicottero in deduzione integrale
Pubblicato il: 8/6/2025
L’avvocato Andrea Silvestri ha assistito F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A.
La sentenza n. 19983/2025 della Corte di Cassazione, Sezione V Civile, si è pronunciata nella controversia fiscale tra l’Agenzia delle Entrate e F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A., riguardante la deducibilità delle spese relative all’uso di un elicottero aziendale.
La vicenda prende avvio dagli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate relativi agli anni d’imposta 2009, 2010, 2011 e 2012, con i quali veniva negata la deducibilità dell’elicottero utilizzato dalla società per il trasporto degli amministratori tra Pescara e Fara San Martino, sedi operative e produttive dell’azienda.
La F.lli De Cecco sosteneva la deducibilità integrale di tali spese ai fini IRES, ritenendo l’elicottero strumentale all’attività d’impresa. Gli accertamenti venivano impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti che, riuniti i ricorsi, accoglieva solo parzialmente le ragioni della società annullando le sole sanzioni.
In appello, la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, con sentenza 155/02/2016, accoglieva l’appello della società e annullava anche gli accertamenti fiscali, richiamando l’ampio concetto di inerenza delle spese deducibili.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la pronuncia in Cassazione, sostenendo che la CTR aveva mal interpretato l’art. 164 TUIR, che consente la deduzione integrale delle spese per certi beni (tra cui gli elicotteri) solo se sono oggettivamente indispensabili per l’attività propria dell’impresa e utilizzati esclusivamente come beni strumentali. La società ha resistito con ricorso incidentale condizionato, contestando ulteriormente la legittimità degli accertamenti su più profili.
La Corte di Cassazione, richiamando la costante giurisprudenza sul punto, ha ribadito che l’art. 164 del TUIR distingue tra uso strumentale del mezzo, che giustifica la deducibilità totale solo se il bene è indispensabile e utilizzato esclusivamente nell’attività propria dell’impresa, ed uso diverso, che consente tutt’al più una deducibilità parziale. Il trasporto di amministratori tra sedi aziendali, anche se organizzativamente utile, non configura l’indispensabilità richiesta dalla normativa per la deduzione integrale delle spese relative all’elicottero.
La Corte ha anche ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sollevata dalla società, ritenendo la scelta legislativa ragionevole e coerente. Pertanto, la sentenza della CTR è stata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo per nuova pronuncia conforme agli indirizzi di legittimità. Viene così a decadere anche il ricorso incidentale della società. Tra le conseguenze della decisione, la società dovrà affrontare un nuovo giudizio di merito e valutare il rischio economico di dover recuperare in tutto o in parte quanto contestato dal Fisco, con la ridefinizione delle spese di giustizia secondo esito finale.

