San Lucian Oil Company Ltd ottiene la cassazione della sentenza sulla stabile organizzazione
Pubblicato il: 8/7/2025
Gli avvocati Paolo Puri, Alberto Mula e Massimiliano Benvenuti hanno rappresentato San Lucian Oil Company Ltd.
La controversia oggetto della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V civile n. 20219/2025 (RG n. 9258/2024), riguarda San Lucian Oil Company Ltd (SLOC), società maltese operante nel settore della compravendita di prodotti petroliferi, che ha impugnato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2015 in materia di IVA e altre imposte, contestando la configurazione di una sua stabile organizzazione occulta in Italia tramite la società KB Petrols s.r.l.
Il cuore della vicenda concerne le operazioni commerciali tra la SLOC e la KB Petrols s.r.l., società italiana i cui amministratori parzialmente coincidevano con quelli della SLOC.
Secondo l’Agenzia delle Entrate e la precedente giurisprudenza, la KB Petrols, pur essendo soggetto giuridico autonomo, sarebbe stata di fatto gestita e diretta dalla SLOC, realizzando così una stabile organizzazione occulta in Italia della società maltese. L’accusa era aggravata dalla constatazione che la KB Petrols avrebbe omesso di presentare dichiarazioni fiscali e di versare l’IVA, consentendo alla SLOC di beneficiare di un vantaggio fiscale irregolare sulle operazioni intercorse. In primo grado, la Corte di Giustizia tributaria di Modena aveva respinto le doglianze di SLOC, posizione confermata in appello dalla CTR Emilia-Romagna con la sentenza n. 1068/12/2023.
La Corte regionale aveva ritenuto infondate tutte le eccezioni preliminari, tra cui la presunta incompetenza territoriale degli Uffici tributari di Modena e l’assenza dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Sennonché, nel merito, la CTR aveva ritenuto provata l’esistenza di una stabile organizzazione italiana della SLOC, legando tale conclusione alla struttura societaria della KB Petrols e a circostanze operative che, secondo SLOC, avrebbero richiesto ben altra prova.
La Suprema Corte, investita da un articolato ricorso di dodici motivi, si è concentrata sulle censure relative alla carenza di motivazione della sentenza di merito. La Cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso, rilevando come la motivazione resa dalla CTR fosse "apparente": ossia, tale da non consentire di comprendere pienamente il ragionamento seguito dal giudice regionale né le evidenze fattuali o giuridiche alla base del convincimento raggiunto sulla sussistenza della stabile organizzazione in Italia della società maltese. Sono state invece ritenute irrilevanti alcune delle imprecisioni e refusi individuati nella sentenza impugnata, ma la Corte ha rilevato l’assenza di una spiegazione adeguata sulle operazioni commerciali e, soprattutto, sugli elementi sostanziali imprescindibili per configurare una stabile organizzazione secondo la disciplina vigente, sia nazionale che unionale.
Sul piano giuridico, la decisione della Cassazione ha valorizzato la distinzione fra l’accertamento formale e quello sostanziale della stabile organizzazione, rammentando l’esigenza — ai fini IVA come in ambito reddituale — di una struttura dotata di mettere a disposizione i mezzi tecnici e umani necessari nel territorio dello Stato. La mancanza di argomentazioni puntuali su questi criteri è risultata decisiva per la cassazione della sentenza di secondo grado. A seguito della pronuncia, la sentenza della CTR Emilia-Romagna è stata annullata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio per nuovo esame. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, dovrà dunque riesaminare il caso e farsi carico di una motivazione pienamente esaustiva rispetto ai principi affermati dalla Cassazione. Resta quindi sospeso ogni effetto definitivo sugli aspetti fiscali ed economici del caso, in attesa del nuovo giudizio.

