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Consip ottiene ragione: legittima l’applicazione delle clausole di revisione prezzi nei contratti multiservizi


Pubblicato il: 8/14/2025

La Engie Servizi S.p.a. è stata difesa dagli avvocati Guido Molinari, Simona Barchiesi e Andrea Falzone. La Getec Italia S.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI, è stata difesa dall’avvocata Loredana Grillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Graziosi. L’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini è stata rappresentata dagli avvocati Giuseppe Fratto, Vincenzo Gambardella ed Egidio Mammone.

Con le sentenze nn. 06664/2025, 06665/2025, 06666/2025, 06667/2025 e 06668/2025, pubblicate il 28 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha accolto cinque distinti appelli proposti da Consip S.p.a. avverso altrettante sentenze del TAR Lazio che avevano parzialmente accolto i ricorsi delle società Engie Servizi S.p.a. e Getec Italia S.p.a., in relazione all’applicazione delle clausole di revisione prezzi contenute nei contratti multiservizi stipulati nell’ambito delle convenzioni MIES 1 e MIES 2.

Le controversie avevano ad oggetto la legittimità dell’applicazione delle clausole revisionale previste nei capitolati tecnici delle convenzioni, in particolare per quanto concerne la componente energetica dei canoni contrattuali. Le società ricorrenti avevano contestato che l’applicazione degli indici di riferimento (Ir), ancorati alle rilevazioni della Camera di Commercio di Milano o ai prezzi ARERA, non riflettesse adeguatamente l’andamento reale del mercato energetico, soprattutto a seguito degli straordinari aumenti dei prezzi del gas naturale verificatisi dalla seconda metà del 2021, anche in conseguenza della crisi geopolitica russo-ucraina.

Il TAR Lazio, con le sentenze nn. 12805, 12903, 12905, 12907 e 12968 del 2023, aveva ritenuto che l’applicazione meccanica delle clausole revisionale fosse in contrasto con l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, in quanto non teneva conto dell’eccezionalità dell’aumento dei costi e dell’incidenza di fattori normativi sopravvenuti, come la riduzione dell’IVA e la decurtazione degli oneri generali di sistema.

Il Consiglio di Stato ha riformato integralmente le decisioni di primo grado, affermando la piena legittimità dell’operato di Consip. In particolare, ha chiarito che la clausola revisionale, pur non potendo garantire una compensazione integrale dei costi sostenuti dall’appaltatore, è finalizzata a mantenere l’equilibrio sinallagmatico del contratto, nel rispetto dell’alea contrattuale assunta dall’operatore economico. La revisione dei prezzi, infatti, non ha lo scopo di neutralizzare ogni rischio d’impresa, ma di evitare squilibri contrattuali eccedenti la normale alea.

Il Collegio ha evidenziato che le clausole oggetto di contestazione erano state accettate in sede di gara e che l’indice di revisione era stato determinato ex ante sulla base di parametri oggettivi e trasparenti, come le rilevazioni della Camera di Commercio o i prezzi ARERA. La mera riduzione dell’incremento periodico percepito dall’appaltatore non costituisce, di per sé, prova di uno stravolgimento dell’equilibrio contrattuale tale da imporre alla stazione appaltante l’avvio di una nuova istruttoria.

Sotto il profilo civilistico, il Consiglio ha ribadito che l’interpretazione delle clausole contrattuali deve avvenire secondo la comune intenzione delle parti e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, ma che tali principi non possono essere invocati per ottenere una revisione del prezzo fondata su una mera alterazione del margine di utile, in assenza di una prova concreta di squilibrio strutturale del contratto.

Le sentenze, tutte pronunciate il 17 luglio 2025 e pubblicate il 28 luglio 2025, rappresentano un importante chiarimento in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici di durata, riaffermando il principio secondo cui l’alea contrattuale non può essere integralmente traslata sulla stazione appaltante, salvo che non sia dimostrato un effettivo stravolgimento del sinallagma contrattuale.