Consorzio Stabile Energos vince sul cumulo requisiti negli appalti pubblici
Pubblicato il: 8/14/2025
Gli avvocati Antonio Melucci hanno assistito il Consorzio Stabile Energos, C.G.M. S.r.l. - Costruzioni Generali Marche e V.M. Costruzioni S.r.l.; l’avvocato Raimondo Alaimo ha rappresentato ICM & Engineering S.r.l.; gli avvocati Claudia Domizio e Alessandro Lucchetti hanno rappresentato la Provincia di Ancona.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla complessa vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti la Provincia di Ancona, il Consorzio Stabile Energos, ICM & Engineering S.r.l., e altri operatori nell’ambito della procedura d’appalto per i lavori di miglioramento sismico del Liceo Perticari di Senigallia (CIG 94204598B0). La controversia, avviata nel 2022 e registrata al n. 8006/2024 R.G., ha tratto origine dall’esclusione dell’ATI Consorzio Stabile Energos in favore di ICM & Engineering S.r.l., con una lunga successione di giudizi sfociata nell’appello avverso la sentenza del TAR Marche n. 588/2024.
L’oggetto del contendere ruota attorno alla partecipazione e all’aggiudicazione della gara avente ad oggetto il miglioramento sismico di un istituto scolastico finanziato con risorse PNRR. La procedura imponeva specifici requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tra cui il possesso delle categorie SOA necessarie e l’eventuale scorporabilità tramite subappalto qualificatorio. All’esito delle operazioni, l’offerta migliore risultava quella presentata da ATI Energos, che tuttavia veniva esclusa a causa del sospetto mancato possesso diretto dei requisiti SOA da parte della consorziata esecutrice, ma solo in virtù del c.d. cumulo alla rinfusa tra consorziate. A seguito di impugnazioni e revoche in autotutela, la graduatoria veniva modificata con successiva aggiudicazione ad ICM & Engineering, mentre Energos ricorreva contro tale esclusione.
La controversia ha subito diversi passaggi: dapprima Energos vedeva rigettato il ricorso avverso la determina di esclusione, ma successivamente, con la sentenza Consiglio di Stato n. 2118/2024, otteneva il riconoscimento dell’illegittimità dell’autotutela della Provincia e del diritto a partecipare alla procedura. A seguito di questa pronuncia, il TAR Marche ha accolto il ricorso di Energos ai fini risarcitori, riconoscendo l’illegittimità dell’esclusione e la sua posizione preminente nella graduatoria iniziale, dando tuttavia atto della concreta impossibilità di risarcimento in forma specifica in ragione dell’intervenuta stipula del contratto con altro operatore.
Decisiva nella soluzione della lite è stata l’applicazione del principio del cumulo alla rinfusa dei requisiti per i consorzi stabili, come specificato dall’art. 225, comma 13, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, riconosciuto dal Collegio come norma d’interpretazione autentica capace di retroagire sul quadro previgente. Il Consiglio di Stato ha richiamato coerentemente la giurisprudenza sul punto, ribadendo che il requisito, posseduto anche solo da una consorziata, possa valere per l’intero consorzio, senza la necessità che l’esecutrice sia titolare diretta della qualificazione SOA purché tale requisito sia presente tra le imprese aggregate.
In conclusione, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Provincia di Ancona, confermando la sentenza di primo grado e accertando l’illegittimità dell’esclusione del Consorzio Energos, con il suo reinserimento al vertice della graduatoria. Alla Provincia di Ancona è stato imposto il pagamento delle spese giudiziali in favore di Energos, quantificate in 4.000 euro oltre accessori di legge. La decisione cristallizza l’orientamento in tema di requisiti consortili, ribadendo la validità del cumulo alla rinfusa e tracciando un solco giurisprudenziale destinato ad avere impatti sull’attuazione degli appalti pubblici secondo le recenti riforme.

