A.R.M.A. S.r.l. ottiene l'annullamento dell'appalto mensa di Bolzano
Pubblicato il: 8/15/2025
L'avvocato Eugenio Dalli Cardillo ha assistito A.R.M.A. S.r.l.; gli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Cristina Bernardi e Georg Windegger hanno rappresentato la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Agenzia per i Contratti Pubblici; l'avvocato Andrea Manzi ha rappresentato Serenissima Ristorazione S.p.A.
Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) si è pronunciato sull'appello n. 1958/2025 proposto da A.R.M.A. S.r.l. contro la Provincia Autonoma di Bolzano, l'Agenzia per i Contratti Pubblici e Serenissima Ristorazione S.p.A. Il caso ha riguardato la gara per l'affidamento quinquennale della gestione del servizio mensa e bar presso una scuola professionale della provincia, aggiudicata nel 2024 a Serenissima Ristorazione con 99,39 punti, contro i 96,41 di ARMA, seconda classificata.
La vicenda nasce dal bando pubblicato il 18 marzo 2024 dalla Provincia di Bolzano per un appalto sopra soglia europea da oltre un milione di euro, aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. ARMA, seconda in graduatoria, ha impugnato l'aggiudicazione lamentando, tra l'altro, l'ambiguità dell'offerta economica di Serenissima e l'errata attribuzione di punteggio tecnico in relazione al criterio dei prodotti a "chilometro zero". In primo grado il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano aveva respinto il ricorso, dando ragione ai criteri valutativi seguiti dalla stazione appaltante.
ARMA ha quindi proposto appello insistendo sia sull'esclusione di Serenissima dalla gara sia sulla corretta attribuzione dei punti relativi ai prodotti a filiera corta. Le amministrazioni e Serenissima si sono difese sostenendo la legittimità degli atti di gara e delle relative valutazioni. Nel frattempo il contratto tra Provincia di Bolzano e Serenissima era stato stipulato il 12 marzo 2025 e risultava già in esecuzione alla data della decisione.
La sentenza del Consiglio di Stato si è focalizzata in particolare sull'interpretazione dell'articolo 18 del capitolato tecnico, che attribuiva punteggio premiale ai prodotti biologici che avessero percorso una distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo inferiore a 150 km. Il Collegio ha ritenuto fondata la censura di ARMA, osservando che la norma prevedeva la misurazione della distanza effettivamente percorsa "via terra" e non in linea d'aria come sostenuto in primo grado. L'erronea attribuzione del punteggio massimo per tale criterio a Serenissima ha determinato la revisione degli esiti della gara.
Sulla base della corretta riparametrazione, la graduatoria finale avrebbe dovuto vedere ARMA al primo posto con 99,49 punti, mentre Serenissima sarebbe scesa a 96,36. Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha annullato la graduatoria e gli atti di aggiudicazione, dichiarando l’inefficacia del contratto stipulato tra Serenissima e la Provincia di Bolzano a decorrere dal 60° giorno dalla comunicazione della decisione. ARMA avrà diritto a subentrare nel contratto per il residuo periodo di esecuzione, previo controllo dei requisiti.
Quanto alle domande risarcitorie, esse sono state dichiarate assorbite poiché ARMA aveva subordinato tale richiesta solo all'impossibilità di ottenere il subentro contrattuale, che invece è stato riconosciuto. Le spese dei due gradi di giudizio sono state poste a carico di Serenissima Ristorazione S.p.A., della Provincia Autonoma di Bolzano e dell’Agenzia per i Contratti Pubblici, per complessivi euro 12.000.

