Il Comune di Gricignano di Aversa vede confermata la legittimità sulle tariffe TARI per il comprensorio US Navy
Pubblicato il: 8/15/2025
L’avvocato Luigi Maria D'Angiolella ha rappresentato Mirabella S.G. S.p.A. L’avvocato Luciano Costanzo ha assistito il Comune di Gricignano di Aversa.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6711/2025 pubblicata il 29 luglio 2025, si è pronunciato sul ricorso di Mirabella S.G. S.p.A. contro il Comune di Gricignano di Aversa (n. 3616/2024 R.G.), relativo alle delibere comunali sulle tariffe TARI applicate al complesso immobiliare US Navy.
Il caso origina dalla contestazione, da parte della società Mirabella S.G. S.p.A., proprietaria e locatrice del comprensorio detto US Navy (affittato all’amministrazione militare americana), dei provvedimenti adottati tra il 2019 e il 2022 dal Comune, deducendo l’illegittimità della classificazione a fini TARI degli immobili come "case di cura e riposo" o, precedentemente, "collegi, case vacanza e convivenze".
Mirabella S.G. aveva già impugnato le precedenti delibere del 2014-2018 su analoga materia, giunte sino al Consiglio di Stato.
La vicenda giudiziaria ha avuto origine con la pronuncia del TAR Campania n. 6160/2023, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti della società per difetto di interesse attuale, ritenendo che le delibere impugnate fossero atti generali e non immediatamente lesivi. Mirabella S.G., ritenendo invece che le delibere avessero concreta incidenza sui propri diritti, aveva proposto appello. La causa era stata posta in decisione senza discussione all’udienza pubblica del 10 aprile 2025.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse della società ad agire, precisando che la pubblicazione delle delibere comunali consentiva già di coglierne la lesività per Mirabella S.G., almeno con riferimento ai motivi di doglianza ad essa riferibili, data la continuità amministrativa delle decisioni comunali dal 2014 in avanti. Tuttavia, entrando nel merito, la sentenza ha richiamato propri precedenti, affermando la piena legittimità delle differenziazioni tariffarie operate dal Comune, sia nella ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche sia nell’individuazione della categoria C3 e nella sua ridefinizione, sottolineando la discrezionalità degli enti locali in merito e l’assenza di vizi di eccesso di potere o violazione di legge.
Gli elementi chiave della decisione risiedono nel riconoscimento, da un lato, dell’interessamento immediato della società alle delibere generali in materia tariffaria e, dall’altro, nella riaffermazione della potestà regolamentare e amministrativa del Comune riguardo alla suddivisione delle categorie TARI in ragione della diversa potenzialità di produzione di rifiuti, così come previsto dalla normativa nazionale e richiamato dalla giurisprudenza.
Il Consiglio di Stato ha dunque riformato la motivazione originaria del TAR, rilevando l’ammissibilità dei ricorsi, ma ha respinto nel merito l’appello della società Mirabella S.G. riconoscendo la legittimità degli atti comunali. Il rigetto non coinvolge la questione circa la riconducibilità degli specifici immobili della US Navy a categorie domestiche o non domestiche, demandata alla giurisdizione tributaria. Le spese processuali del grado sono state compensate tra le parti.
La pronuncia conferma la correttezza dell’operato del Comune di Gricignano di Aversa e cristallizza la disciplina sulle tariffe TARI applicate al comprensorio US Navy per gli anni in contestazione.

