Regione Calabria ottiene conferma della decadenza di Primaidea in una controversa gara pubblicitaria
Pubblicato il: 8/15/2025
Gli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu hanno rappresentato Primaidea S.r.l. L’avvocato Enrico Francesco Ventrice ha rappresentato la Regione Calabria.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato il 29 luglio 2025 sull’appello (n. 1039/2025) proposto da Primaidea S.r.l. contro la Regione Calabria in merito alla procedura CIG 7044856F11 relativa a una gara per servizi pubblicitari.
Primaidea aveva impugnato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (n. 201/2025), che aveva respinto il suo ricorso contro la decadenza dall’aggiudicazione, provvedimento adottato dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria.
La vicenda trae origine dalla partecipazione di Primaidea, nel 2017, a una gara articolata in quattro lotti per la promozione turistica della Calabria tramite una campagna pubblicitaria triennale. Primaidea risultava aggiudicataria del servizio, ma la stipula del contratto veniva rinviata a causa della pandemia da Covid-19. Nel 2022 la Regione aveva revocato l’aggiudicazione, ma una serie di pronunce favorevoli a Primaidea (TAR Calabria n. 340/2023 e Consiglio di Stato n. 9043/2023) aveva portato a un nuovo confronto e alla riprogrammazione del piano delle attività nel 2024.
Tuttavia, sono insorti ulteriori ostacoli di natura contrattuale e operativa, soprattutto circa l’impossibilità di realizzare uno degli strumenti pubblicitari previsti ("on board backrest" su ITA Airways) e il mancato ottenimento di un contratto triennale con Ryanair.
I precedenti giudizi hanno visto ricorsi e controricorsi tra le parti, con una prima serie di respingimenti delle istanze cautelari e pronunce favorevoli a Primaidea, ma la situazione si è nuovamente sbloccata con la successiva decadenza pronunciata dalla Regione nel 2024, poi confermata dal TAR.
L’appello davanti al Consiglio di Stato puntava, tra l’altro, sulla pretesa rigidità della Regione nell’accettare le soluzioni alternative proposte da Primaidea per supplire alle mutate condizioni del mercato aereo e agli impegni contrattuali con le compagnie. Il punto giuridico decisivo della controversia riguarda la possibilità per l’aggiudicataria di modificare unilateralmente strumenti pubblicitari e la durata dei contratti con i vettori, in contrasto con la lex specialis e le condizioni poste dal capitolato e dal disciplinare di gara.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che gli obblighi derivanti dalla gara imponevano la dimostrazione del possesso dei titoli o contratti per l’utilizzo degli spazi pubblicitari su tutto il periodo triennale, e che la possibilità di apportare modifiche era prevista solo per circostanze imprevedibili e sopravvenute, non per carenze organizzative o contrattuali dell’aggiudicataria.
Il rifiuto della Regione di accettare soluzioni parziali o meno garantite, a tutela dell’interesse pubblico e del risultato voluto dal bando, è stato considerato non irragionevole né sproporzionato.
La decisione del Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva l’appello di Primaidea, confermando la legittimità della decadenza dall’aggiudicazione e, di conseguenza, sancendo l’impossibilità per la società ricorrente di stipulare il contratto di affidamento del servizio pubblicitario regionale. Le spese del grado di appello sono state compensate, in ragione della complessità della vicenda.
Sul piano economico e giuridico, la Regione mantiene la libertà di procedere all’affidamento del servizio secondo le modalità che riterrà più opportune, mentre per Primaidea decadono le prospettive di gestione della campagna pubblicitaria sulla destinazione Calabria per l’intera durata originariamente prevista.

