Regione Basilicata vince sul bando per i servizi psichiatrici
Pubblicato il: 8/15/2025
L’avvocato Marcello Cecchetti ha assistito Auxilium Società Cooperativa Sociale. L’avvocato Vito Iorio ha rappresentato la Regione Basilicata.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato con la sentenza n. 6717/2025 (RG n. 1927/2025) sull’appello proposto da Auxilium Società Cooperativa Sociale contro la Regione Basilicata, in relazione alla procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi presso strutture regionali dedicate a utenti psichiatrici. Hanno partecipato al giudizio anche le Aziende Sanitarie Locali di Matera e Potenza, non costituite in giudizio.
L’appello di Auxilium è stato presentato per la riforma della sentenza del Tar Basilicata, Sezione Prima, n. 630/2024. La vicenda trae origine dal ricorso di Auxilium contro il bando e gli atti relativi alla gara indetta dalla Regione Basilicata il 30 aprile 2024. Il motivo principale riguardava presunte clausole ostative a una corretta formulazione delle offerte, in particolare rispetto alla determinazione della base d’asta, all’accorpamento dei lotti e all’insufficienza di informazioni per predisporre il progetto di assorbimento del personale.
In corso di gara, con atti integrativi e modifiche, la Regione aveva aggiornato più volte i termini e le condizioni della procedura.
Il Tar Basilicata aveva già dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e i primi due motivi aggiunti, respingendo nel merito il terzo motivo aggiunto riguardante le revisioni dei documenti di gara.
Auxilium ha impugnato questa reiezione davanti al Consiglio di Stato, deducendo in appello vari motivi tra cui l’inadeguatezza della base d’asta, l’accorpamento artificioso dei lotti e la carenza d’informazioni sul personale da riassorbire.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimenti alcune considerazioni. Innanzitutto, nonostante le deduzioni di Auxilium sulla presunta natura escludente delle clausole, ben nove operatori qualificati avevano partecipato alla procedura, segno della non manifesta esclusione creata dagli atti di gara.
La discrezionalità dell’amministrazione nella fissazione della base d’asta e nella suddivisione dei lotti è stata riconosciuta pienamente alla luce delle motivazioni dedotte dalla Regione, considerati anche gli aggiornamenti normativi e contrattuali rispetto alla precedente procedura del 2017. Elementi giuridici chiave della decisione hanno riguardato il principio per cui l’immediata impugnabilità dei bandi è subordinata alla presenza di clausole effettivamente preclusive; tale carattere in questo caso non era dimostrato. La stima dei costi di lavoro è stata effettuata sulla base di linee guida aggiornate e la copertura degli oneri per l’adeguamento strutturale delle sedi era prevista nella lex specialis attraverso specifici canoni di locazione.
Inoltre, la suddivisione dei lotti è stata ritenuta motivata da esigenze organizzative e di controllo della spesa. Infine, la mancata specificazione analitica del personale da riassorbire non è risultata tale da impedire la formazione di offerte consapevoli.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile e comunque infondato l’appello di Auxilium, avallando le scelte discrezionali della Regione Basilicata in ordine alla gestione della procedura di gara. Sul piano economico, Auxilium è stata condannata al pagamento delle spese di lite nella misura di € 4.500,00 in favore della Regione. La sentenza consolida il quadro giuridico e amministrativo a sostegno delle procedure adottate dalla Regione Basilicata per questi servizi di rilevante interesse pubblico.

