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Comune di San Michele al Tagliamento tutela la pianificazione urbanistica contro le pretese di Bibione Mare


Pubblicato il: 8/15/2025

L’avvocato Raffaele Bucci ha rappresentato Bibione Mare S.p.A.; l’avvocato Emilio Caucci ha rappresentato il Comune di San Michele al Tagliamento; gli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario e Katia Maretto hanno rappresentato la Città metropolitana di Venezia.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha pronunciato in data 29 luglio 2025 la sentenza n. 6727/2025 (ricorso n. 1599/2024) nell’ambito del contenzioso che ha coinvolto da un lato la società Bibione Mare S.p.A. e dall'altro il Comune di San Michele al Tagliamento e la Città metropolitana di Venezia.

L’appello di Bibione Mare aveva come oggetto la riforma della sentenza del TAR Veneto n. 1138/2023, che aveva respinto il ricorso della società contro le decisioni comunali e metropolitane relative a un’articolata vicenda urbanistica. La controversia verteva sull’area denominata "Porto Ovest" a Bibione, di cui Bibione Mare S.p.A. è proprietaria, e sull’adozione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) presentato dalla società il 26 settembre 2013. La domanda verteva sulla presunta formazione del silenzio-assenso all’approvazione del PUA, in virtù dell’art. 20 della legge regionale veneta n. 11/2004, e sulla successiva adozione di atti comunali e metropolitani che ne hanno impedito la realizzazione. Bibione Mare contestava l’adozione del Piano di Assetto del Territorio (PAT) e ciò che ne era conseguito, sostenendo che il PUA dovesse intendersi approvato per effetto di silenzio.

La vicenda risale a oltre dieci anni fa e ha visto un susseguirsi di atti amministrativi: dalla presentazione dell’istanza di PUA, all’intervento del Comune che ne contestava la legittimazione e la conformità, fino all’adozione del nuovo PAT che, a detta della società, avrebbe pregiudicato i suoi interessi edificatori. Il Comune aveva rilevato la non inclusione di alcune aree nell’ambito del piano e un eccesso volumetrico non consentito, dichiarando inammissibile la domanda e restituendo gli atti. Alla riproposizione delle doglianze e motivi aggiunti da parte della società, hanno fatto seguito la conferenza di servizi e la definitiva ratifica del PAT da parte della Città metropolitana di Venezia. Il TAR Veneto aveva a suo tempo respinto le doglianze di Bibione Mare, riconoscendo che il silenzio-assenso ai sensi della normativa regionale si può formare solo su un piano attuativo perfettamente conforme agli strumenti urbanistici generali, e non quando, come nel caso di specie, il piano attuativo comporta varianti o deroghe.

Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto dell’appello, chiarendo che il silenzio-assenso non si forma quando il PUA comporta una deroga allo strumento urbanistico generale e necessita dunque dell’intervento consiliare, non potendo la Giunta adottare provvedimenti che esulano dalla mera attuazione.

I giudici hanno ritenuto fondate le motivazioni del Comune: la presenza di un progetto alberghiero eccedente la volumetria ammessa e la mancata inclusione di tutta l’area prescritta dalla normativa. Non è stato ravvisato alcun affidamento tutelabile da parte della società nell’approvazione del PUA per silenzio.

La pronuncia del Consiglio di Stato ha compensato la posizione degli enti pubblici, confermando la legittimità delle scelte urbanistiche del Comune di San Michele al Tagliamento e respingendo integralmente le pretese di Bibione Mare S.p.A. La società è stata condannata a rifondere a ciascuna delle amministrazioni resistenti le spese del giudizio, per un totale di € 6.000 oltre accessori per ciascuna parte.

La sentenza ribadisce l’ampio margine di discrezionalità dei comuni nella pianificazione urbanistica e limita l’applicabilità del silenzio-assenso ai casi di stretta conformità agli strumenti urbanistici vigenti.