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Campomarino 1 srl ottiene conferma dell’annullamento della VIA su impianto fotovoltaico


Pubblicato il: 8/16/2025

Gli avvocati Andrea Sticchi Damiani e Mileto Mario Giuliani hanno assistito la società Campomarino 1 s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha deciso il contenzioso pendente tra la Regione Molise e la società Campomarino 1 s.r.l. relativo all’assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di un impianto fotovoltaico da realizzarsi nel Comune di Campomarino.

Il procedimento, iscritto al n. 9806/2023 R.G., aveva ad oggetto l’appello della Regione contro la sentenza n. 161/2023 del TAR Molise, che aveva annullato la determinazione dirigenziale regionale n. 5594 del 22 settembre 2021. La vicenda trae origine dalla presentazione, nell’agosto 2020, da parte di Campomarino 1 s.r.l. delle istanze per la realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete, con potenza di picco di oltre 14 MW e l’integrazione di un piano agronomico per l’utilizzo agricolo dell’area. In corso d’istruttoria, diversi enti regionali, tra cui ARPA Molise e ARSAP, e la Soprintendenza, hanno espresso pareri in parte difformi circa la necessità di assoggettare il progetto a VIA.

La Regione, con il provvedimento impugnato, aveva infine ritenuto necessario sottoporre a VIA l’intervento, motivando tale scelta anche in ragione delle considerazioni relative al consumo di suolo e ai possibili impatti culturali e paesaggistici.

La società Campomarino aveva già ottenuto dal TAR Molise, con sentenza n. 294/2021, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di autorizzazione unica e l’ordine di convocazione della conferenza di servizi. Con la successiva determinazione regionale di assoggettamento a VIA, la società aveva nuovamente adìto il TAR, che aveva accolto il ricorso annullando il provvedimento. In appello, la Regione Molise ha sostenuto due motivi: la legittimità di procedere separatamente allo screening di VIA prima della conferenza di servizi, e la non decisività del parere ARPA rispetto agli altri apporti istruttori.

Il Consiglio di Stato ha respinto il primo motivo, affermando che, secondo la normativa vigente ratione temporis, la valutazione di assoggettabilità a VIA doveva necessariamente essere svolta nell’ambito della conferenza di servizi prevista dal procedimento unico di autorizzazione. Ha altresì rilevato che la procedura seguita dalla Regione era viziata nella sua sequenza e motivazione. Sul secondo motivo, la decisione riconosce che il parere dell’ARPA, pur favorevole all’esclusione dalla VIA, prevedeva ulteriori approfondimenti in tema di consumo di suolo, e che altri pareri avevano evidenziato profili di attenzione sulle ricadute ambientali e culturali.

Il Collegio, pur ritenendo non fondata la motivazione della sentenza di primo grado relativamente al peso dirimente del solo parere ARPA, sottolinea che l’amministrazione, nel reiterare il procedimento, dovrà motivare adeguatamente la scelta tra le diverse posizioni emerse e non potrà limitarsi a semplici richiami istruttori.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Regione Molise e confermato, sia pure con diversa motivazione, la precedente sentenza del TAR Molise, annullando così il provvedimento regionale di assoggettamento a VIA. Ne deriva la regressione del procedimento amministrativo all’epoca della rilevazione del vizio, con la possibilità per la Regione di rideterminarsi motivando in modo puntuale. Non sono state disposte condanne alle spese di lite, compensate per la presenza di ragioni eccezionali.