Cellnex Italia ottiene l’annullamento del diniego comunale per le antenne ad Alife
Pubblicato il: 8/16/2025
L’avvocato Salvatore Abramo ha assistito Cellnex Italia S.p.A., mentre l’avvocato Giuseppe Sartorio ha rappresentato Wind Tre S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6734/2025 (RG 9188/2024), ha accolto l’appello proposto da Cellnex Italia S.p.A. contro la sentenza n. 3979/2024 del TAR Campania, in relazione al diniego opposto dal Comune di Alife al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica richiesta per la realizzazione di una struttura porta antenne e l’installazione di un impianto di radiotrasmissione per il gestore Wind Tre S.p.A.
La vicenda trae origine dal provvedimento comunale del 15 marzo 2021, con cui era stata negata l’autorizzazione necessaria per l’installazione delle infrastrutture richieste, sulla base di presunte incompatibilità con le previsioni delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico (PTP) "Ambito Massiccio del Matese" e del vincolo paesaggistico. Cellnex Italia aveva lamentato il fatto che i presidi normativi invocati dal Comune fossero stati applicati estensivamente ed erroneamente, in quanto non includevano esplicitamente le infrastrutture di telecomunicazione tra gli interventi vietati, né prevedevano limiti di altezza tassativi riferiti a tali installazioni, che sono invece soggette a una disciplina di favore dato il loro interesse pubblico.
Nel giudizio di primo grado innanzi al TAR Campania, l’istanza della società attrice era stata rigettata.
Il Tribunale aveva ritenuto che le norme di attuazione del PTP prevedessero anche per gli impianti di telecomunicazioni limiti invalicabili di altezza (dieci metri) e che l’intervento comportasse comunque alterazioni inammissibili della morfologia del terreno. I successivi motivi di ricorso, incentrati sull’eventuale irragionevolezza e sproporzione delle norme richiamate, furono anch’essi respinti, anche alla luce di precedenti giurisprudenziali della Corte Costituzionale reputati applicabili. L’appello proposto da Cellnex Italia si è incentrato sull’erroneità interpretativa delle norme di attuazione del PTP da parte del TAR, sostenendo che la disciplina sul punto non vietava in modo espresso tali infrastrutture nella zona di interesse (zona R.U.A. – Recupero Urbanistico Edilizio e Restauro Paesistico Ambientale) e che la funzione e natura pubblica delle stazioni radio base ne escludesse l’applicazione analogica dei limiti previsti per altri manufatti edilizi. Wind Tre S.p.A. si è costituita in giudizio chiedendo l’accoglimento dell’appello.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto il fondamento della tesi di Cellnex, rilevando come né l’art. 18 del PTP per l’area contestata, né altri articoli richiamati, prevedano un espresso divieto o limite di altezza applicabile alle infrastrutture di telecomunicazione.
Il Collegio ha osservato inoltre che equiparare tali strutture agli edifici comuni, imponendone il limite d’altezza, sia ingiustificato vista la loro funzione e la disciplina di favore di cui godono, essendo assimilate alle opere di urbanizzazione primaria. Non è risultato neanche un impatto morfologico tale da giustificare il diniego assoluto sulla base dei movimenti di terra.
La decisione ha annullato il provvedimento comunale di diniego e la sentenza di primo grado, ordinando al Comune una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica del progetto, da fondarsi su una valutazione in concreto e non sull’automatica preclusione per limiti d’altezza. Sul piano economico, il Comune di Alife è stato condannato al pagamento di 5.000 euro per le spese processuali dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge e contributo unificato a favore di Cellnex Italia.
La sentenza riconosce il diritto della società a non vedere i propri progetti sottoposti a divieti non espressamente previsti dalle norme di piano in materia di infrastrutture di telecomunicazione.

