Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana ottiene l’annullamento del diniego GSE
Pubblicato il: 8/4/2025
Gli avvocati Luca De Pauli, Francesco Paolo Mansi e Luca Ponti hanno rappresentato il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore Servizi Energetici (GSE) S.p.A., mentre gli avvocati Luigi Carbone e Marcello Cardi hanno rappresentato E-Distribuzione Spa.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6735 del 30 luglio 2025 (RG n. 5899/2023), ha deciso sulla controversia insorta tra il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, il Gestore Servizi Energetici (GSE) S.p.A. e E-Distribuzione S.p.A. L’oggetto del contenzioso era il provvedimento GSE del 20 novembre 2015, con il quale veniva negato al Consorzio l’accesso al regime di incentivazione previsto dal D.M. 6 luglio 2012 per un intervento di rifacimento totale di una centrale idroelettrica sita nel Comune di Lestizza, provincia di Udine.
La vicenda trae origine dalla richiesta, presentata il 17 febbraio 2015 dal Consorzio, di accesso agli incentivi statali per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il GSE aveva motivato il diniego sull’assunto che la domanda era stata presentata oltre il termine di trenta giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto (9 dicembre 2014), termine previsto dall’art. 21 del citato D.M. 6 luglio 2012. Il Consorzio aveva obiettato che il dato necessario per l’adempimento era stato reso disponibile sul portale Gaudì solo il 29 gennaio 2015 da parte di Terna, giorno da cui soltanto potevano essere esperite le pratiche richieste.
In primo grado, il TAR Lazio (sezione terza stralcio) con sentenza n. 7419/2023 aveva respinto il ricorso, ritenendo che il termine dovesse computarsi dalla data di attivazione dell’impianto e che, anche in caso di impossibilità di trasmissione telematica, il Consorzio avrebbe potuto inviare una dichiarazione sostitutiva. L’eccezione circa l’applicabilità di una normativa sopravvenuta era stata dichiarata inammissibile.
La decisiva svolta in appello nasce dall’analisi letterale e sistematica dell’art. 21 D.M. 6 luglio 2012, secondo cui il termine di trenta giorni decorre "dalla data di entrata in esercizio, caricata dal gestore di rete su Gaudì". Il Consiglio di Stato ha quindi rilevato che solo a partire dall’effettivo caricamento dei dati sul sistema Gaudì il soggetto responsabile è in grado di completare la procedura; nella specie, tale possibilità è sorta solo il 29 gennaio 2015. Il Collegio ha ulteriormente chiarito, sulla scorta del regolamento operativo, come il processo di richiesta dell’incentivo sia scandito da più passaggi obbligati e che l’assenza di uno di essi, quale il caricamento dell’attestazione Gaudì, impedisca ogni ulteriore adempimento da parte del richiedente. Infine, è stato evidenziato che la mera elencazione delle presunte carenze documentali da parte del GSE si traduceva in una motivazione solo apparente, priva di incidenza sostanziale.
In conclusione, la decisione del Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di diniego del GSE, accogliendo l’appello del Consorzio e, conseguentemente, anche il ricorso di primo grado. Le spese di entrambe le fasi processuali sono state compensate tra le parti. Giuridicamente, la sentenza sancisce che il termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione scatta solo quando tutti i dati richiesti siano effettivamente disponibili nel sistema informatico deputato, mentre sul piano economico apre la strada al conseguimento dell’incentivazione per l’impianto idroelettrico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

