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Intesa San Paolo ottiene la cessazione del contendere: il GSE rinuncia alla restituzione degli incentivi


Pubblicato il: 8/16/2025

L’Avvocato Filippo Brunetti e l’Avvocato Alfredo Vitale hanno assistito Intesa San Paolo S.p.A., quale società incorporante di UBI Leasing S.p.A. Gli Avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella hanno difeso GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. Le società Energetic Source Green Power ed Energetic Source Green Investments S.r.l., controinteressate in alcuni giudizi, non si sono costituite.

Con dieci sentenze gemelle, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei giudizi promossi da Intesa San Paolo S.p.A. contro il GSE – Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., aventi ad oggetto la richiesta di restituzione degli incentivi erogati a UBI Leasing S.p.A. in qualità di cessionaria del credito per altrettanti impianti fotovoltaici siti nei comuni di Altamura, Poggiorsini, Minervino Murge e Spinazzola. Le decisioni, pubblicate il 30 luglio 2025, recano i numeri da 6737 a 6746 del 2025, e corrispondono ai ricorsi RG 4611, 4613, 4640, 4648, 4686, 4692, 4742, 4746, 4751 e uno ulteriore non numerato nei precedenti atti, tutti del 2023.

Le controversie traevano origine da provvedimenti del GSE, adottati tra ottobre e novembre 2015, che avevano disposto la decadenza dagli incentivi per gli impianti “Cagnazzi”, “Giordano D”, “Gentile”, “Selvaggi”, “Lorusso”, “Di Mauro”, “S.C.N.”, “Cirasole” e “Scaltrito”, con conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite da UBI Leasing. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenze nn. 4405, 4406, 4397, 3854, 4400, 4402, 4850, 4851 e 4852 del 2023, aveva respinto i ricorsi proposti dalla banca, ritenendo legittimo il recupero degli incentivi da parte del GSE quale atto dovuto a seguito della decadenza.

Intesa San Paolo, subentrata a UBI Leasing, aveva impugnato le decisioni del TAR deducendo plurimi vizi di legittimità, tra cui errori in iudicando, carenza e contraddittorietà della motivazione, violazione degli articoli 7 e 21-octies della legge n. 241/1990, nonché dell’art. 42 del D.lgs. n. 28/2011. In particolare, la banca lamentava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e lo sviamento.

Nel corso dei giudizi di appello, tuttavia, il GSE ha comunicato di non voler più procedere al recupero degli incentivi nei confronti dell’istituto bancario, in ragione dell’ammissione degli impianti a una tariffa decurtata e della possibilità di compensare gli importi con i crediti da conguaglio spettanti al titolare degli impianti. Tale comunicazione ha determinato la cessazione della materia del contendere, formalmente dichiarata a verbale dalle parti nelle udienze del 22 luglio 2025.

Il Consiglio di Stato ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ha dichiarato l’estinzione dei giudizi, disponendo la compensazione integrale delle spese processuali, in conformità alla richiesta congiunta delle parti.

Le sentenze, redatte dal Consigliere Carmelina Addesso, estensore, e pronunciate alla presenza del Presidente Oberdan Forlenza e dei Consiglieri Francesco Frigida, Francesco Guarracino e Alessandro Enrico Basilico, pongono definitivamente fine a un contenzioso che aveva sollevato rilevanti questioni in tema di responsabilità del cessionario del credito nei procedimenti di decadenza dagli incentivi per impianti fotovoltaici.