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Coopculture si conferma aggiudicataria dei servizi museali a Villa Giulia


Pubblicato il: 8/16/2025

Gli avvocati Gabriele Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente hanno assistito Società Cooperativa Culture. L’avvocato Valentino Vulpetti ha rappresentato Opera Laboratori Fiorentini S.p.A.

Il contenzioso vedeva coinvolte Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. (O.L.F.), Consip S.p.A., il Ministero della Cultura, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e la Società Cooperativa Culture (Coopculture). La controversia trae origine dalla gara (CIG A0243FAD6E) per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati e di biglietteria presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

O.L.F., dopo la mancata aggiudicazione, aveva proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (n. 9419/2024) contro la decisione del TAR Lazio (sentenza n. 19388/2024), che aveva respinto il suo ricorso di primo grado.

La vicenda si concentra su numerosi rilievi sollevati da O.L.F. circa la regolarità dell’aggiudicazione in favore di Coopculture. Tra questi, la presunta carenza in capo a Coopculture del requisito tecnico-professionale relativo ai servizi di biglietteria nell’ultimo triennio, la mancata dichiarazione di pendenze antitrust e la presunta mancata dichiarazione di violazioni giuslavoristiche da parte dell’aggiudicataria.

Inoltre, sono stati contestati vari vizi procedurali relativi alla lex specialis di gara, tra cui l’acquisizione delle indicazioni ministeriali e la nomina della commissione giudicatrice. In primo grado, il TAR Lazio aveva giudicato tutte le doglianze infondate, richiamando la giurisprudenza in materia di gare pubbliche affini. O.L.F. ha reiterato gli stessi motivi in appello, affrontando la resistenza degli altri soggetti in giudizio che hanno chiesto la conferma dell’aggiudicazione.

Coopculture, dal canto suo, oltre a respingere nel merito le censure, aveva eccepito l’inammissibilità di alcuni motivi per tardività o novità delle contestazioni, sottolineando inoltre l’assenza di specifico interesse da parte dell’appellante su alcune questioni.

Il Consiglio di Stato ha affrontato in dettaglio ciascuna censura, valutando sia aspetti procedurali, sia il merito delle contestazioni. Gli elementi giuridici ritenuti risolutivi sono stati molteplici. Il collegio ha confermato che il requisito tecnico-professionale richiesto dal disciplinare era soddisfatto dall’esecuzione di servizi di biglietteria, anche se svolti in qualità di consorziata esecutrice. In relazione alla mancata dichiarazione della pendenza di un procedimento antitrust, è stato ribadito che solo l’esistenza di una decisione sanzionatoria definitiva costituisce causa escludente, non la semplice pendenza. Analoga impostazione è stata seguita rispetto alle presunte violazioni giuslavoristiche e ai rilievi sulla composizione della commissione giudicatrice e sulle caratteristiche della procedura di gara, con richiamo a costante giurisprudenza e alle disposizioni della normativa nazionale di settore.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6754/2025 pubblicata il 30 luglio 2025, ha rigettato integralmente l’appello di O.L.F. Le spese di giudizio sono state compensate, riconoscendo la complessità delle questioni affrontate. Coopculture si conferma così legittima aggiudicataria del servizio, con la piena tenuta dell’intera procedura di gara sia sotto il profilo tecnico che amministrativo. La decisione esclude ricadute economiche nell’immediato tra le parti contendenti, ma sancisce la regolarità della procedura di aggiudicazione con effetti definitivi sulla gestione dei servizi museali del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.