C.M. S.r.l. ottiene l’annullamento della chiusura della sala giochi di Reggio Emilia
Pubblicato il: 8/18/2025
Gli avvocati Matilde Tariciotti e Luca Giacobbe hanno assistito C.M. S.r.l.; gli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti hanno rappresentato la Regione Emilia Romagna; l'avvocato Eliana Benvegna ha rappresentato il Comune di Reggio nell'Emilia.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6757/2025 (ric. n. 6925/2023), ha definito il contenzioso tra la società C.M. S.r.l., titolare di sale giochi a Reggio Emilia, e il Comune di Reggio nell’Emilia, la Regione Emilia Romagna, nonché altri enti pubblici. La controversia trae origine dall’ordine imposto alla società di chiudere o delocalizzare una sala giochi sita in via Martiri della Bettola in quanto troppo vicina a luoghi ritenuti sensibili secondo la normativa regionale contro la ludopatia. Il provvedimento impugnato, prot. n. 97564 del 30 luglio 2018, veniva a sua volta emanato in virtù di atti comunali e regionali basati sul cosiddetto distanziometro che esclude l’insediamento di sale gioco entro 500 metri da scuole, ospedali, luoghi di culto e altri punti sensibili.
La vicenda trae origine dalla normativa regionale dell’Emilia Romagna che, con la l.r. 5/2013 e successive modifiche, ha introdotto il divieto di sale giochi entro determinate distanze da specifiche categorie di luoghi. In attuazione, la Regione e poi il Comune di Reggio Emilia hanno approvato atti di programmazione che hanno imposto la delocalizzazione delle sale non conformi. Nel caso in esame la sala di cui è causa risultava a 210 metri dalla casa di cura Villa Verde e a 400 metri da una parrocchia, ricadendo quindi tra i locali da chiudere o trasferire.
A seguito del rigetto, in primo grado, del ricorso principale e dei motivi aggiunti da parte del T.a.r. Emilia Romagna (sentenza n. 238/2023), C.M. S.r.l. ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, lamentando sia la legittimità costituzionale della disciplina del distanziometro sia – in via subordinata – l’effetto espulsivo concretamente prodotto dal provvedimento comunale, in quanto non vi sarebbero state reali possibilità di delocalizzazione.
Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità generale dello strumento del distanziometro, coerentemente con la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, non ravvisando violazioni dei principi di libera iniziativa economica né dei limiti costituzionali in materia di giochi leciti. Tuttavia, in sede di istruttoria, è emerso che la richiesta presentata dalla società per una possibile delocalizzazione della sala era rimasta inevasa dal Comune, il quale non aveva fornito chiarimenti né indicato alternative concrete. Questo comportamento è stato ritenuto dalla Sezione idoneo a produrre un effetto espulsivo non giustificato, trattandosi di una fattispecie particolare in cui la disciplina amministrativa locale è risultata priva di effettiva attuazione sul piano concreto.
Sulla base di tali rilievi, il Consiglio di Stato ha accolto in parte l’appello della società, annullando il provvedimento comunale che imponeva la chiusura della sala giochi di via Martiri della Bettola. Rimangono per il resto confermati gli altri provvedimenti generali di pianificazione comunale e regionale in tema di ludopatie. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, dato l’esito solo parzialmente favorevole all’appellante. Con la pronuncia, la società ottiene la rimozione del provvedimento di chiusura della propria attività, mentre permane la cornice generale del distanziometro regionale applicato contro la ludopatia.

