Ecoservizi S.r.l. ottiene l’archiviazione sul contenzioso delle verifiche tecniche
Pubblicato il: 8/18/2025
Gli avvocati Francesco Capecci ed Enrico Perrella hanno assistito Ecoservizi S.r.l. e il suo legale rappresentante Antonio Mascaro.
Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) si è pronunciato sul ricorso n. 5368/2024 proposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dagli organi dell’Albo nazionale gestori ambientali contro la società Ecoservizi S.r.l. e il suo legale rappresentante Antonio Mascaro, riguardo alla legittimità del diniego di dispensa dalle verifiche di idoneità per il ruolo di responsabile tecnico nei settori di bonifica di siti e amianto, nonché raccolta e trasporto di rifiuti urbani. La decisione, pubblicata il 30 luglio 2025, chiude una disputa radicata nel provvedimento negativo ex art. 13 comma 3 del D.M. 120/2014.
La vicenda ha origine nel gennaio 2023, quando Antonio Mascaro, quale responsabile tecnico e legale rappresentante di Ecoservizi S.r.l., chiedeva la dispensa dalle verifiche periodiche previste dalla normativa vigente per tale incarico, relativamente a varie categorie (tra cui bonifica siti e beni in amianto). L’Albo dei gestori ambientali respingeva la richiesta, evidenziando la mancata maturazione del periodo di esperienza richiesto — venti anni all’epoca dei fatti, poi ridotti a sedici. Mascaro aveva ricoperto i ruoli richiesti dal 2010/11 nelle categorie in questione, e dunque secondo l’amministrazione il requisito temporale non era soddisfatto.
Il TAR Lazio Roma aveva dapprima accolto, nel 2024, il ricorso contro i provvedimenti negativi in relazione alle categorie 9 e 10a (bonifica siti e amianto), interpretando la norma in maniera più favorevole al ricorrente, ritenendo che la necessaria esperienza potesse essere acquisita anche in incarichi diversi dal responsabile tecnico. L’amministrazione appellava la sentenza, sostenendo che solo lo svolgimento effettivo del ruolo di responsabile tecnico fosse valutabile come requisito.
Nel corso del giudizio d’appello sono intervenute sostanziali novità legislative: la legge 13 dicembre 2024 n.191 (di conversione del D.L. 153/2024) ha aggiunto all’art. 212 del d.lgs. 152/2006 un comma 16 bis che consente al legale rappresentante di assumere il ruolo di responsabile tecnico senza bisogno di verifiche, a condizione di aver ricoperto tale ruolo presso la stessa impresa per almeno tre anni consecutivi. In applicazione della nuova disciplina, l’Albo ha archiviato il procedimento di cancellazione di Ecoservizi e ha riconosciuto l’esonero dalle verifiche per Mascaro.
La questione giuridica decisiva ha riguardato la sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la modifica normativa e l’archiviazione del procedimento hanno privato di concreto interesse le istanze originarie di Ecoservizi e Mascaro. L’appello amministrativo restava motivato solo dall’interesse dell’amministrazione a ottenere la riforma della condanna alle spese pronunciata dal TAR, non più da questioni sostanziali relative all’esonero dalle verifiche tecniche.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello dell’amministrazione solo in parte, riformando la sentenza di primo grado e dichiarando improcedibile il ricorso originario per carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese tra le parti, alla luce dell’intervenuto mutamento normativo e dei riflessi sui presupposti della controversia.

