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Il Consiglio di Stato conferma l’autorizzazione al biometano: respinto l’appello dei Comuni veronesi


Pubblicato il: 8/4/2025

L’avvocato Giorgio Aschieri ha affiancato i Comuni di Salizzole, Sanguinetto e Nogara. Gli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Luisa Londei e Giacomo Quarneti hanno assistito la Regione Veneto. La società BMH21 S.r.l. è stata rappresentata da CBA Studio Legale e Tributario, con un team guidato dal Partner Fabrizio Magrì, supportato dalla Senior Associate Barbara Orlando e dall’Associate Massimino Crisci. Gli avvocati Stefano D’Ercole e Carolina Eunice Loria hanno difeso SNAM Rete Gas S.p.A.

Con sentenza n. 6027/2025, pubblicata il 10 luglio 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha respinto l’appello proposto dai Comuni di Salizzole, Sanguinetto e Nogara avverso la sentenza del T.A.R. Veneto n. 331/2025, confermando la legittimità del decreto della Regione Veneto n. 2 del 17 gennaio 2024, con cui è stata rilasciata l’autorizzazione unica alla società BMH21 S.r.l. per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Concamarise (VR).

La controversia ha offerto al Consiglio di Stato l’occasione per riaffermare i confini giuridici della partecipazione al procedimento amministrativo, in particolare nell’ambito della conferenza di servizi. I Comuni appellanti lamentavano il mancato coinvolgimento nella conferenza, sostenendo che l’impianto avrebbe avuto impatti significativi anche sui loro territori, in termini di viabilità e odori. Tuttavia, il Collegio ha ribadito che la partecipazione al procedimento presuppone un interesse giuridicamente qualificato e non può fondarsi su meri effetti riflessi o prossimità territoriale. Tale principio, già consolidato, è stato riaffermato per garantire certezza e funzionalità al procedimento, evitando che la molteplicità degli interessi coinvolti ne comprometta l’efficienza.

In questa prospettiva, la sentenza ha ricostruito la nozione di “amministrazione interessata” come categoria giuridicamente definita, fondata su una relazione diretta tra competenze istituzionali e interessi pubblici coinvolti. I Comuni di Salizzole, Nogara e Sanguinetto non sono risultati titolari di alcuna competenza specifica né destinatari diretti degli effetti del provvedimento, e pertanto non legittimati a partecipare alla conferenza di servizi.

Il Consiglio ha inoltre respinto le censure relative alle misure compensative, ritenendo legittimo l’accordo tra il Comune di Concamarise e BMH21 S.r.l., e ha escluso l’obbligo di autorizzare contestualmente le opere di connessione alla rete. È stata altresì esclusa la violazione delle distanze minime dai centri abitati, non potendosi equiparare automaticamente la nozione urbanistica di centro storico a quella di centro abitato ai fini della normativa regionale.

Le ulteriori doglianze, relative alla compatibilità urbanistica, alla capacità produttiva dell’impianto, alla veridicità delle dichiarazioni rese dalla società proponente e alla completezza dell’istruttoria, sono state tutte ritenute infondate o irrilevanti.

Confermata la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda processuale.