Acciai Speciali Terni ottiene l’annullamento del provvedimento GSE
Pubblicato il: 8/18/2025
Gli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Alessandro Salustri hanno assistito Acciai Speciali Terni S.p.A. Gli avvocati Anna Romano, Filippo Arturo Satta e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6773/2025 (RG 3268/2024), si è pronunciato sul contenzioso tra Acciai Speciali Terni S.p.A. e GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A., avente ad oggetto la legittimità dell’annullamento d’ufficio da parte del GSE del precedente provvedimento di approvazione di un progetto di efficienza energetica e contestuale rigetto della richiesta di certificazione dei risparmi energetici. La decisione, depositata il 31 luglio 2025, verte sulla riforma della precedente sentenza del TAR Lazio n. 2248/2024.
La controversia prende origine dal provvedimento GSE prot. n. GSE/P20160045066 del 27 aprile 2016, con il quale è stato disposto l’annullamento del precedente provvedimento di accoglimento della proposta di progetto e programma di misura (PPPM) presentata da Acciai Speciali Terni, unitamente al rigetto della successiva richiesta di verifica e certificazione (RVC) relativa al riconoscimento dei certificati bianchi. Nello specifico, la società aveva nel 2014 presentato un progetto di miglioramento dell’efficienza energetica della linea di distribuzione di vapore nello stabilimento di Terni. Dopo un’istruttoria approfondita e successive integrazioni richieste, il progetto era stato approvato, l’intervento realizzato e la richiesta di certificazione dei risultati avanzata. Tuttavia, nel 2016, il GSE è intervenuto in autotutela, annullando l’approvazione originaria e contestando, su rilievo dell’ENEA, profili legati a baseline e addizionalità dell’intervento rispetto alla normativa vigente.
Acciai Speciali Terni ha impugnato il provvedimento avanti il TAR Lazio sollevando molteplici censure, tra cui violazione dei termini e delle garanzie procedimentali per l’annullamento d’ufficio e violazione dei principi di legittimo affidamento. Il TAR Lazio, con sentenza n. 2248/2024, aveva respinto il ricorso, ritenendo autonomi i procedimenti relativi alla PPPM e alla RVC e ribadendo l’assenza dei presupposti per ammettere l’intervento al sistema dei certificati bianchi.
Il Consiglio di Stato ha invece dato ampio rilievo al vizio di tempestività e motivazione dell’annullamento. Nel caso di specie, il provvedimento di autotutela era stato adottato venti mesi dopo l’approvazione della PPPM, eccedendo il termine perentorio di 18 mesi fissato dall’art. 21-nonies della legge 241/90. Inoltre, l’atto mancava della necessaria ponderazione motivata tra interesse pubblico e interesse del destinatario, come richiesto dalla normativa. Questi elementi sostanziali hanno determinato l’illegittimità dell'annullamento e, di conseguenza, l’illegittimità anche del rigetto della RVC, venendo meno il presupposto logico su cui si fondava.
La sentenza in commento accoglie parzialmente l’appello di Acciai Speciali Terni: il Consiglio di Stato annulla il provvedimento del GSE, salva restando la reiezione delle domande risarcitorie per genericità e carenza di prova del danno ulteriore. Sul piano economico-giuridico, la decisione comporta la reintegrazione della validità dell’originario provvedimento favorevole alla società e la condanna del GSE al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi 6.000 euro oltre accessori. Viene invece disposta la compensazione delle spese nei confronti delle amministrazioni statali chiamate in causa solo in via marginale.

