Novareti annulla la revoca degli incentivi energia
Pubblicato il: 8/18/2025
L’avv. prof. Nicola Aicardi ha assistito Novareti S.p.A. Gli avv.ti prof. Cesare San Mauro e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6774/2025 del 31 luglio 2025 (R.G. n. 3860/2023), si è pronunciato sul ricorso proposto da Novareti S.p.A., già Dolomiti Reti, contro Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., per la riforma della decisione del TAR Lazio n. 1797/2023 relativa all’annullamento di alcuni benefici economici e del riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) in riferimento agli anni di produzione 2008 e 2013.
La controversia trae origine da un provvedimento adottato dal GSE al termine di un procedimento di verifica avviato nel 2015, con il quale la società ora Novareti si era vista annullare l’accesso agli incentivi previsti dal d.m. 5 settembre 2011 e la qualifica CAR per l’anno 2013, sulla base di carenze relative alla misurazione delle grandezze energetiche degli impianti di cogenerazione a Trento, dovute al malfunzionamento e all’indisponibilità temporanea degli strumenti di misura.
Il ricorso di primo grado era stato respinto dal TAR Lazio, che aveva attribuito rilievo alla mancata comunicazione preventiva da parte della ricorrente dei malfunzionamenti degli strumenti di misura e ricostruzione indiretta dei dati in alcune mensilità del 2008 e del 2013. Il Tar aveva sostenuto che la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme avessero carattere vincolato in presenza di dati non interamente accertati tramite strumentazione adeguata.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto fondato il motivo d’appello di Novareti. Fondamentale nella decisione è stata l’interpretazione dell’art. 11 d.m. 5 settembre 2011: secondo il giudice d’appello, la revoca ex comma 3 si configura solo se la difformità tra quanto dichiarato e la realtà dell’impianto ha effetti sulla produzione di tutto l’anno ed è sintomo di una responsabilità sostanziale e non occasionale del gestore. Le ipotesi di malfunzionamento temporaneo dei misuratori, limitate nel tempo e non strutturali, ricadono piuttosto nell’ambito applicativo del comma 4, che non legittima né la revoca retroattiva della qualifica né il recupero degli incentivi, imponendo piuttosto all’operatore di ripristinare le corrette condizioni di misurazione.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Novareti, annullando il provvedimento impugnato e la sentenza di primo grado, ferma restando la possibile rideterminazione da parte del GSE degli incentivi dovuti solo per le grandezze oggetto di misurazione effettiva. Conseguentemente, il GSE è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, quantificate in 3.000 euro oltre accessori di legge.

