Ellegi Medical vince l'appalto: annullato il contratto tra ASL Napoli 1 Centro e Zeiss
Pubblicato il: 8/19/2025
L’Avvocato Corrado Diaco ha affiancato Ellegi Medical Optics S.r.l.; l’Avvocato Domenica Coppola ha assistito l’ASL Napoli 1 Centro; gli Avvocati Michelangelo Cicogna, Fabio Ferraro e Antonella Terranova hanno rappresentato Carl Zeiss S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6788/2025 (ric. n. 471/2025), si è pronunciato su un contenzioso tra Ellegi Medical Optics S.r.l. e ASL Napoli 1 Centro, con la società Carl Zeiss S.p.A. quale controinteressata. Il procedimento aveva ad oggetto l’ottemperanza alla precedente sentenza n. 6090/2024 che riguardava la fornitura di microscopi operatori attraverso una procedura pubblica bandita dalla ASL Napoli 1 Centro.
La vicenda vedeva Ellegi Medical Optics lamentare l’errata attribuzione dei punteggi tecnici che aveva condotto l’ASL ad aggiudicare il lotto 2 della gara (fornitura di un microscopio operatorio per l’oculistica dell’Ospedale San Paolo) alla Carl Zeiss S.p.A., a seguito della procedura indetta con determina n. 593/2022. Ellegi aveva contestato che il prodotto offerto dalla Zeiss non rispettasse i requisiti di upgrade disponibili previsti dal bando e che la valutazione delle caratteristiche tecniche a suo favore fosse stata sottostimata.
Il TAR Campania, con sentenza n. 4625/2023, aveva respinto il ricorso di Ellegi, che ha poi impugnato il provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 6090/2024 il Consiglio di Stato aveva parzialmente accolto l’appello di Ellegi, annullando l’aggiudicazione a Zeiss e condannando sia la ASL Napoli 1 Centro che Zeiss alle spese di giudizio. Tuttavia, la ASL, dopo il rigetto della domanda cautelare proposta da Ellegi in appello, aveva già stipulato il contratto con Zeiss e il microscopio era stato fornito e collaudato, risultando già in uso presso il presidio ospedaliero.
Secondo il Consiglio di Stato, la mancata sospensione degli atti in appello non impediva comunque l’insorgere di un obbligo di esecuzione della sentenza n. 6090/2024. Il Collegio ha ribadito che la domanda di Ellegi mirava allo scorrimento della graduatoria in suo favore e che, all’epoca delle domande proposte nei precedenti gradi di giudizio, il contratto con Zeiss non era ancora stipulato, rendendo irrilevante l’assenza di una domanda formale di subentro. Ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma della sentenza di primo grado comporta l’automatica caducazione degli atti dipendenti (incluso il contratto con Zeiss), e la permanenza della fornitura difforme rispetto alla legge di gara rappresenta una violazione del giudicato, attivando così il diritto all’ottemperanza di Ellegi.
Elemento chiave della decisione è stata la natura dipendente del contratto stipulato da ASL e Zeiss, rispetto alla sentenza poi annullata dal Consiglio di Stato, e il fatto che la fornitura resa non fosse conforme ai requisiti tecnici di gara. Il Consiglio di Stato, richiamando l’esigenza di effettività della tutela, ha sottolineato che la sola esecuzione materiale della fornitura non può giustificare la permanenza di un contratto nato da una procedura risultata illegittima, salvo che l’esecuzione sia ormai completa e non più reversibile, circostanza non riscontrabile in questo caso.
In accoglimento del ricorso di Ellegi, il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato tra ASL Napoli 1 Centro e Zeiss sin dalla sua stipulazione, ordinando all’amministrazione di scorrere la graduatoria e aggiudicare l’appalto a Ellegi nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, l’esecuzione sarà affidata a un commissario ad acta individuato nella figura del Prefetto di Napoli o suo delegato. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti.

