GSE ottiene conferma dei dinieghi agli incentivi energetici
Pubblicato il: 8/19/2025
Gli avvocati Giovanni Izzo e Claudio Cataldi hanno assistito Archimede Servizi s.r.l.; gli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a.
Con le sentenze n. 06818/2025, n. 06819/2025 e n. 06820/2025, pubblicate il 1° agosto 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha definitivamente respinto i tre appelli proposti da Archimede Servizi s.r.l. contro Gestore dei Servizi Energetici – Gse s.p.a., confermando il rigetto delle richieste di ammissione agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016. Le decisioni si riferiscono ai ricorsi n. 1723/2024, n. 1724/2024 e n. 2388/2024, aventi ad oggetto tre distinti interventi di efficientamento energetico realizzati dalla società appellante nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR).
Archimede Servizi s.r.l., società a capitale interamente pubblico già denominata M@net s.r.l., aveva presentato istanze di incentivo per interventi di sostituzione dei serramenti e dei corpi illuminanti presso edifici pubblici, tra cui la scuola dell’infanzia “S. Antonio”, la scuola “Rodari” e un edificio comunale adibito ad ufficio. In tutti e tre i casi, il Gse aveva rigettato le richieste con provvedimenti motivati (prot. GSE/P20180033486, GSE/P20180116699 e GSE/P20180116710), ritenendo che la società non possedesse i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.m. 16 febbraio 2016 per essere qualificata come amministrazione pubblica.
Il nodo giuridico centrale delle pronunce riguarda l’interpretazione del citato articolo del decreto ministeriale, che include tra le amministrazioni pubbliche anche le società a patrimonio interamente pubblico costituite ai sensi dell’art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267/2000. Tale disposizione, vigente ratione temporis, richiede che le società pubbliche abbiano la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, oltre al capitale interamente pubblico e all’incedibilità del capitale sociale.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze di Archimede Servizi, che lamentava errori in iudicando da parte del T.a.r. Lazio e invocava l’applicazione del principio iura novit curia per ottenere la qualificazione come società in house providing. I giudici hanno chiarito che, ai fini dell’accesso agli incentivi, non è sufficiente la mera qualificazione come società in house, ma è necessario il possesso dei requisiti sostanziali previsti dall’art. 113, comma 13, tra cui la proprietà delle reti e degli impianti, che nel caso di Archimede Servizi non risultava conferita né formalmente né sostanzialmente.
Inoltre, è stato escluso che il Gse avesse violato l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente tutte le osservazioni dell’interessato, essendo sufficiente una valutazione complessiva. Parimenti, è stata ritenuta infondata la censura relativa all’affidamento legittimo, in quanto l’aspettativa di ottenere incentivi pubblici può radicarsi solo a seguito dell’esito positivo delle prescritte verifiche.
Le sentenze evidenziano l’impossibilità per l’ente erogatore di adottare interpretazioni estensive o analogiche dei requisiti di accesso ai benefici pubblici, che devono essere applicati in modo rigoroso. Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che la sentenza della Corte costituzionale n. 320/2011, invocata dall’appellante, non incide sulla validità dell’art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267/2000, rimasto in vigore fino all’abrogazione avvenuta con il d.lgs. n. 201/2022.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto tutti e tre gli appelli, confermando la legittimità dei provvedimenti del Gse e compensando tra le parti le spese e gli onorari del grado di giudizio. fattuale e giuridica della vicenda.

