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Esco Thaler ottiene i certificati bianchi dopo il ricorso al Consiglio di Stato


Pubblicato il: 8/19/2025

L’avvocato Elvio Walter Moccia ha assistito Esco Thaler S.r.l.s. Gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Il contenzioso nasce dall’impugnazione, da parte della Esco Thaler S.r.l.s., del provvedimento con cui il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. aveva respinto la richiesta di verifica e certificazione (RVC) presentata dalla ricorrente relativa a un progetto di efficientamento energetico, nonché dal consequenziale diniego all’accesso al meccanismo di incentivazione dei titoli di efficienza energetica (i cosiddetti certificati bianchi).

Il procedimento è stato iscritto sotto il n. 8329/2024 R.G. presso il Consiglio di Stato, e aveva ad oggetto anche la domanda risarcitoria subordinata all’impossibilità di un ristoro specifico. La vicenda trae origine dalla proposta di progetto e programma di misura (PPPM) presentata da Esco Thaler il 10 giugno 2016, rivolta a sostituire il sistema di illuminazione presso due filiali in provincia di Bolzano, dotandole di regolazione automatica del livello di illuminamento. A seguito dell’approvazione del PPPM e al termine di un periodo di monitoraggio annuale, la società presentava la RVC nel giugno 2017.

Dopo una serie di richieste di integrazione documentale da parte del Gestore e successive risposte dell’interessata, il GSE adottava il diniego fondandolo su due motivi: presunta mancanza di prova circa la data di attivazione dell’impianto e asserita mancata dimostrazione dei risparmi energetici.

La società proponeva ricorso al TAR Lazio nel 2018 contestando la decisione del GSE. L’impugnata sentenza n. 15903/2024 aveva però respinto il ricorso, accogliendo la tesi del Gestore secondo cui non vi era prova sufficiente che l’intervento non fosse entrato in funzione prima della presentazione della PPPM e che la rendicontazione energetica fosse sottodocumentata. Il TAR aveva compensato le spese di lite.

Nel giudizio d’appello, il Consiglio di Stato ha analizzato compiutamente la documentazione e le doglianze della ricorrente. Due sono stati gli elementi giuridici ritenuti decisivi: innanzitutto, il Consiglio di Stato ha ritenuto insostenibile la pretesa che l’interessata dovesse provare il fatto negativo della mancata attivazione anticipata, richiamando il principio per cui spetta alla pubblica amministrazione dimostrare eventuali irregolarità. In secondo luogo, la Sezione ha rilevato che Esco Thaler aveva effettivamente prodotto la rendicontazione richiesta (relative alle ore equivalenti di funzionamento degli impianti), elemento la cui omissione era stata erroneamente lamentata dal GSE.

La sentenza (n. 6827/2025) ha quindi accolto l’appello, annullando il provvedimento di diniego e accertando il diritto di Esco Thaler all’ottenimento dei relativi certificati bianchi, con obbligo per il Gestore dei servizi energetici di provvedere alla quantificazione degli stessi. Sono state compensate le spese per entrambi i gradi del giudizio.

Sul piano giuridico, la decisione rafforza la tutela dei soggetti richiedenti incentivi nei casi di controversie probatorie in materia documentale e di onere della prova. Sul piano economico, tale riconoscimento apre la strada all’acquisizione dei titoli di efficienza energetica e dei vantaggi economici correlati per la ricorrente.