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GSE ottiene conferma sulla revoca degli incentivi a Molinaro


Pubblicato il: 8/20/2025

L’avvocato Carmine Lombardi ha assistito la società Molinaro s.r.l. in tutti e quattro i giudizi. Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. è stato rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Antonio Pugliese, Sergio Fienga e Marco Trevisan.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con le sentenze n. 6829/2025, n. 6830/2025, n. 6831/2025 e n. 6833/2025, ha respinto i ricorsi per ottemperanza proposti dalla Molinaro s.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a., relativi a quattro distinti impianti di illuminazione pubblica realizzati nei comuni di San Martino Valle Caudina, Bonea, Montesarchio e Marsciano. I ricorsi miravano a contestare i provvedimenti con cui il GSE aveva disposto la decadenza dagli incentivi previsti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (T.E.E.) e il recupero delle somme già erogate.

Le sentenze oggetto dei giudizi di ottemperanza erano state pronunciate dal Consiglio di Stato in data 4 giugno 2021 (nn. 4288, 4289, 4290 e 4291), e avevano annullato i precedenti provvedimenti del GSE per vizio di funzione, ritenendo erronea l’applicazione del d.m. 11 gennaio 2017 in luogo del d.m. 28 dicembre 2012, applicabile ratione temporis. Il giudice di appello aveva tuttavia fatto salva la possibilità per il GSE di rieditare il potere amministrativo, nel rispetto delle prescrizioni conformative indicate nella sentenza, tra cui l’applicazione esclusiva del d.m. 2012, la specifica contestazione del fatto, la sua qualificazione giuridica, la determinazione del nesso di incidenza sull’incentivo e la verifica della data di avvio dei lavori.

In esecuzione del giudicato, il GSE ha adottato nuovi provvedimenti in data 9 agosto 2021, reiterando la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme. La Molinaro s.r.l. ha quindi promosso nuovi ricorsi per ottemperanza, sostenendo che i provvedimenti fossero elusivi del giudicato, in quanto identici a quelli già annullati e fondati nuovamente sul d.m. 2017. Ha inoltre richiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna del GSE al pagamento delle astreintes.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i ricorsi, rilevando che il GSE ha rispettato le prescrizioni conformative del giudicato. In particolare, ha osservato che il richiamo al d.m. 2017 nei nuovi provvedimenti è stato meramente pleonastico e non ha inciso sulla base legale effettivamente applicata, che è stata quella del d.m. 2012. Inoltre, ha ritenuto che la contestazione dei fatti, la loro qualificazione giuridica e la valutazione del nesso di incidenza fossero già stati adeguatamente svolti nel primo provvedimento, e che non fosse necessario riaprire il procedimento con una nuova comunicazione ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

Il giudice ha infine rilevato che le censure proposte dalla ricorrente avrebbero dovuto essere articolate nell’ambito di un’azione di annullamento, ormai preclusa per decorso del termine. Pertanto, ha respinto i ricorsi e condannato la Molinaro s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 5.000,00 per ciascun procedimento, oltre oneri accessori.