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Regione Puglia prevale sulla contestazione delle tariffe salute mentale


Pubblicato il: 8/20/2025

Gli avvocati Luca Alberto Clarizio e Anna Del Giudice hanno assistito Cooperativa Sociale Spazi Nuovi. L’avvocato Paolo Scagliola ha rappresentato la Regione Puglia.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6839/2025 (RG 5957/2023), ha deciso la controversia originata dal ricorso della Cooperativa Sociale Spazi Nuovi Soc. Coop. contro la Regione Puglia per la riforma della sentenza n. 33/2023 del TAR Puglia. Oggetto del contenzioso era l’annullamento della deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2021 n. 1085, riguardante l’aggiornamento delle tariffe regionali per le strutture della salute mentale, e in particolare la decorrenza delle nuove tariffe e la mancata previsione di una contribuzione una tantum per il personale non medico.

La vicenda trae origine dalla deliberazione con cui la Regione Puglia aveva previsto che le nuove tariffe decorressero dal 1° gennaio 2021, invece che dal 1° luglio 2020, data da cui era stato disposto l’aumento salariale per il personale non medico della sanità privata a seguito del rinnovo del relativo CCNL. La Cooperativa Spazi Nuovi, titolare di accreditamento per prestazioni psichiatriche a carico del SSN, contestava la legittimità di tale scelta in quanto contraria alle disposizioni regionali sull’adeguamento tariffario e lesiva delle strutture accreditate.

In primo grado, il TAR Puglia aveva respinto la domanda della cooperativa, ritenendo che la motivazione sulle esigenze di contenimento della spesa sanitaria fosse insita nel provvedimento amministrativo, considerato anche il piano di rientro cui è sottoposta la Regione. Spazi Nuovi aveva lamentato che la Regione avesse condizionato l’adeguamento delle tariffe all’accettazione, da parte delle associazioni di categoria, della rinuncia agli arretrati e al diritto di proporre ricorsi.

Il Consiglio di Stato ha valorizzato l’esistenza di un accordo tra Regione e associazioni di categoria, nel quale era stata esplicitamente prevista la decorrenza delle nuove tariffe dal 1/1/2021 a fronte della rinuncia ad arretrati e ad azioni avverso la delibera. Tale circostanza, secondo i giudici, fa venir meno i presupposti delle censure avanzate e assolve anche all’onere motivazionale, in virtù della concertazione avvenuta con le parti interessate. È stata inoltre ribadita la prevalenza dell’interesse pubblico alla programmazione e al contenimento della spesa rispetto agli interessi economici degli operatori privati.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della Cooperativa Sociale Spazi Nuovi, confermando la decisione del TAR. La sentenza esclude dunque il diritto agli arretrati sulle tariffe dal luglio al dicembre 2020 e legittima la scelta motivazionale della Regione Puglia. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

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