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RTI tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Ge.Se.T. Italia ottiene rinvio in Cassazione per la TARSU Napoli


Pubblicato il: 8/6/2025

L'avvocato Maria Voccia De Felice ha assistito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ge.Se.T. Italia S.p.a. e Ottogas S.r.l.; il prof. avvocato Fabio Benincasa e l'avvocato Alessandro Voglino hanno rappresentato Euroterminal S.r.l.

La controversia che ha coinvolto, tra le parti principali, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ge.Se.T. Italia S.p.a. e Ottogas S.r.l. (in seguito RTI) e la società Euroterminal S.r.l. riguarda un avviso di accertamento emesso per la TARSU dovuta da Euroterminal per gli anni 2010, 2011 e 2012. Il procedimento trae origine dal ricorso iscritto al numero 5595/2020 R.G. presso la Corte di Cassazione contro la sentenza n. 5901/2019 della Commissione tributaria regionale della Campania che, in grado di appello, aveva accolto la domanda della società contribuente.

La vicenda si inserisce nel più ampio contesto degli affidamenti dei servizi pubblici di accertamento e riscossione dei tributi a soggetti privati, riuniti in raggruppamenti temporanei d’impresa. Oggetto principale della disputa era la legittimazione all’emissione e sottoscrizione dell’avviso di accertamento: la Commissione regionale aveva ritenuto carente la legittimazione dell’RTI, poiché tra i membri figurava la società Ottogas S.r.l., priva dell’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, requisito considerato necessario per tutte le imprese partecipanti all’RTI ai fini dell’esercizio delle attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

Il giudizio aveva visto originariamente soccombente la contribuente Euroterminal S.r.l. in primo grado, mentre in appello la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 5901/2019, aveva riformato la decisione, accogliendo in modo assorbente il motivo di difetto di legittimazione dell’RTI. Di conseguenza, l’avviso di accertamento era stato dichiarato illegittimo "per carenza di legittimazione del soggetto che lo ha emesso". Contro questa sentenza il RTI ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione delle norme di cui al d.lgs. n. 446/1997, art. 53, al d.m. n. 289/2000 e al d.lgs. n. 163/2006.

In sede di legittimità, la Corte ha approfondito la normativa in tema di Raggruppamenti Temporanei di Imprese e l’obbligo di iscrizione all’Albo dei concessionari. È stato chiarito che, secondo il regime vigente ratione temporis, la distinzione tra attività "principali" (accertamento e riscossione dei tributi) e "secondarie" (di mero supporto) rileva ai fini dell’obbligo di iscrizione all’Albo ministeriale: tale obbligo sussiste solo per le imprese incaricate delle prime. La Corte, richiamando anche i principi del diritto dell’Unione Europea e la giurisprudenza nazionale e comunitaria, ha sottolineato che nei raggruppamenti misti l’obbligo dell’iscrizione deve essere riferito solo ai soggetti materialmente chiamati a svolgere l’attività principale. Non costituisce invece presupposto necessario per le imprese che si limitano ad attività di mero supporto.

L’elemento decisivo per la risoluzione del caso è stato il chiarimento circa la portata dell’obbligo di iscrizione all’Albo dei concessionari, da riferire esclusivamente alle prestazioni principali, e la natura non autonoma dell’RTI quale soggetto di diritto nei rapporti con i terzi, essendo invece rilevante quale impresa, tra quelle raggruppate, abbia effettivamente svolto e sottoscritto l’atto impositivo.

In conclusione, con la sentenza pubblicata il 31 luglio 2025 (Sez. V, n. 22009/2025), la Cassazione ha accolto il ricorso dell’RTI, cassando la decisione della CTR Campania. La causa è stata rinviata, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto espressi dalla Suprema Corte. Tale decisione avrà rilevanti conseguenze giuridiche: in particolare, chiarisce la portata degli obblighi soggettivi degli operatori associati nei raggruppamenti temporanei, condizionando la legittimità degli avvisi impositivi in relazione alla corretta individuazione dei soggetti tenuti a taluni requisiti abilitanti, con dirette implicazioni sulle future commesse pubbliche e la gestione della riscossione locale.