CISLMEDICI ottiene la conferma della rappresentatività nella medicina generale
Pubblicato il: 8/20/2025
L'avvocato Domenico Francesco Donato ha assistito Federazione CISLMEDICI. L'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini ha rappresentato S.I.Sa.C. L'avvocato Antonio Puliatti ha affiancato F.I.S.M.U. - Federazione Italiana Sindacale dei Medici Uniti.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul ricorso n. 7042/2023, proposto dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (S.I.Sa.C.), e sull'appello incidentale della Federazione Italiana Sindacale dei Medici Uniti (F.I.S.M.U.), contro la Federazione CISLMEDICI e altre parti, in merito alla legittimità della delibera S.I.Sa.C. del 14 febbraio 2023 riguardante la certificazione della consistenza associativa delle organizzazioni sindacali della medicina generale, rilevante per il rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.). La sentenza n. 6869/2025 è stata pubblicata il 4 agosto 2025.
La controversia trae origine dalla decisione della Federazione CISLMEDICI di impugnare la delibera S.I.Sa.C., la quale aveva inteso considerare la rappresentatività sindacale di CISLMEDICI retrodatandola al 1° gennaio 2022, a seguito della comunicazione di scioglimento dell’accordo di affiliazione da parte di F.I.S.M.U. Secondo CISLMEDICI, tale scioglimento avrebbe potuto produrre effetti solo dal 1° gennaio 2025, conformemente alle clausole negoziali dell’accordo di affiliazione, che prevedevano anche un preavviso minimo di sessanta giorni.
Il percorso giudiziario ha visto nella prima fase l'accoglimento, da parte del TAR Lazio con sentenza n. 12525/2023, del ricorso CISLMEDICI contro la retroattività della delibera S.I.Sa.C. Il TAR ha chiarito che ai fini della rappresentatività andava considerata la rilevazione del 31 ottobre 2022, respingendo la validità retroattiva della successiva delibera del 13 febbraio 2023. S.I.Sa.C. ha impugnato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, affermando che la revoca dell’affiliazione avrebbe dovuto incidere sulla composizione delle deleghe con effetto dal momento della comunicazione stessa della F.I.S.M.U.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze di S.I.Sa.C., sottolineando che la rappresentatività deve essere valutata sulla base di dati certi, puntualmente cristallizzati alla data convenuta per la rilevazione delle deleghe (il 31 ottobre di ogni anno), escludendo ogni efficacia retroattiva delle modifiche intervenute successivamente. La sentenza richiama la natura delle norme, che individuano il procedimento negoziale collettivo come regolato esclusivamente dagli accordi nazionali e dalla rilevazione periodica delle deleghe sindacali, e ribadisce che eventuali variazioni successive devono esplicare effetti solo per il futuro.
Con la pronuncia n. 6869/2025, il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale di S.I.Sa.C. sia quello incidentale della F.I.S.M.U., confermando integralmente la decisione del TAR Lazio. Le conseguenze della sentenza comportano il mantenimento della rappresentatività sindacale di CISLMEDICI nell’ambito delle trattative per il rinnovo dell’A.C.N. – Medicina Generale, con effetti giuridici certi e riferiti alla situazione fotografata al 31 ottobre 2022. Le spese di giudizio di secondo grado sono state compensate, in ragione della novità delle questioni trattate.

