Arriva Italia ottiene ragione sul bando ferroviario della Provincia di Bolzano
Pubblicato il: 8/20/2025
Gli avvocati Danilo Tassan Mazzocco e Stefano Bombelli hanno assistito Arriva Italia S.r.l. Nel giudizio, gli avvocati Pierluigi Mantini, Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Cristina Bernardi e Michele Purrello hanno rappresentato la Provincia Autonoma di Bolzano e ACP – Agenzia per i Contratti Pubblici.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6880/2025 pronunciata il 4 agosto 2025 (R.G. n. 3383/2025), ha respinto l’appello presentato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e da ACP – Agenzia per i Contratti Pubblici contro la società Arriva Italia S.r.l. Il contenzioso trae origine dall’annullamento, da parte del primo grado, degli atti della procedura aperta bandita per l’affidamento del servizio pubblico locale ferroviario per il periodo 2025-2039, dal valore di oltre 1,6 miliardi di euro.
All’origine della lite alcune clausole della disciplina di gara ritenute lesive del principio di massima partecipazione e della par condicio fra gli operatori.
La procedura, indetta dall’Agenzia su incarico della Provincia di Bolzano, prevedeva importanti requisiti tecnici e un termine ravvicinato per la presentazione delle domande rispetto all’inizio del servizio.
Arriva Italia, che non possedeva uno dei requisiti chilometrici richiesti, aveva contestato il bando dinanzi al TAR - Sezione Autonoma di Bolzano. I giudici amministrativi di primo grado, con sentenza n. 82 del 2025, avevano annullato gli atti impugnati accogliendo le censure sull’effetto escludente di alcune clausole, sulla violazione del principio di trasparenza e sulla tempistica ristretta per ottenere i titoli abilitativi.
Di fronte a questa decisione, la Provincia Autonoma di Bolzano e l’ACP hanno interposto appello, sostenendo che le clausole non fossero tali da precludere la partecipazione e che le modifiche alla documentazione di gara, le tempistiche e i requisiti richiesti fossero in linea con la normativa europea e nazionale di riferimento. La vicenda si colloca nell’alveo delle regole di evidenza pubblica dettate dal diritto nazionale ed eurounitario sugli appalti, volte a garantire sia il buon uso del denaro pubblico sia la più ampia concorrenza nei mercati settoriali.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto inammissibile il richiamo per relationem alle eccezioni proposte in primo grado da parte delle appellanti, confermando però la sussistenza, nella lex di gara, di clausole immediatamente escludenti. In particolare, il Collegio si è soffermato sulla clausola che imponeva il requisito di aver svolto almeno 8 milioni di chilometri nel quinquennio precedente, ritenendola in concreto tale da impedire la partecipazione di nuovi operatori diversi dai gestori uscenti, in contrasto con il principio del favor partecipationis e di accesso al mercato tipico della normativa europea e nazionale. Il passaggio economico della sentenza risalta nella condanna della Provincia Autonoma di Bolzano e dell’ACP al pagamento delle spese giudiziali nei confronti di Arriva Italia S.r.l., liquidate complessivamente in 10.000 euro. Dal punto di vista giuridico, la decisione conferma il rigoroso rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, e sancisce la centralità della concorrenza come interesse strategico e pubblico.
Gli effetti pratici della sentenza comportano la sopravvivenza della decisione di primo grado, con annullamento della gara nei limiti delle clausole censurate; la possibilità per Arriva Italia di partecipare a nuove procedure e un significativo monito alle stazioni appaltanti in merito alla predisposizione delle discipline di gara nel mercato dei servizi ferroviari.

