Teknoservice vince sul ricorso gara rifiuti Unione Comuni Terralbese
Pubblicato il: 8/20/2025
Gli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino hanno rappresentato Teknoservice s.r.l.; l’avvocato Marco Giustiniani ha assistito la Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia; l’avvocato Matilde Mura ha assistito Cosir s.r.l.; gli avvocati Mattia Pani e Massimo Cambule hanno assistito la Regione autonoma della Sardegna; l’avvocato Antonello Rossi ha rappresentato l’Unione dei Comuni del Terralbese.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, è stato chiamato a pronunciarsi sul ricorso in appello (n. 2617/2025) proposto dalla Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia Società Cooperativa contro Cosir s.r.l., la Regione autonoma della Sardegna, l’Unione dei Comuni del Terralbese, Teknoservice s.r.l., e altri soggetti, in relazione all’aggiudicazione della procedura di gara per la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio dell’Unione dei Comuni del Terralbese (CIG 9837193478). Oggetto del contendere era la sentenza n. 150/2025 del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso della Cooperativa Concordia contro l’esito della gara pubblica aggiudicata a Cosir s.r.l., con Teknoservice s.r.l. seconda classificata.
La vicenda trae origine dalla procedura di gara bandita per la gestione unitaria dei servizi di igiene urbana in vari comuni della Sardegna. La Cooperativa Concordia, terza classificata, aveva impugnato l’aggiudicazione contestando numerosi profili: dall’applicabilità del nuovo codice dei contratti pubblici a seguito della riapertura dei termini di gara, alla presunta mancanza dei requisiti in capo sia alla vincitrice Cosir s.r.l. che alla seconda classificata Teknoservice s.r.l., fino all’assenza di suddivisione in lotti della gara e alla composizione della commissione giudicatrice. Tra le principali doglianze, spiccavano le presunte irregolarità nella dichiarazione di penali pregresse e di disponibilità di mezzi e depositi, nonché la mancata rotazione dei commissari.
Il Tar Sardegna aveva respinto in buona parte le censure della Cooperativa Concordia, ritenendo inammissibili o infondate le doglianze sulla regolarità della gara e dichiarando improcedibile il ricorso incidentale avanzato da Cosir s.r.l. Concordia ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato riproponendo le proprie istanze incentrate soprattutto sull’esclusione di Teknoservice e sulla presunta illegittimità degli atti di gara.
Il Consiglio di Stato, esaminando nuovamente i motivi di impugnazione, ha ribadito la correttezza della decisione del TAR. Fondamentali ai fini del rigetto sono stati: la valutazione delle sanzioni irrogate a Teknoservice ritenute non rilevanti e non soggette a dichiarazione per importi inferiori all’1% del valore dell’appalto, l’adeguatezza delle dichiarazioni relative alla disponibilità di mezzi e depositi sulla base del disciplinare di gara, la logicità e completezza della motivazione circa la mancata suddivisione in lotti, e la non incidenza della posizione del commissario Sandro Tomasi in assenza di elementi concreti di lesione della procedura. Inoltre, le doglianze contro Cosir s.r.l. sono state dichiarate inammissibili poiché la loro eventuale accoglienza non avrebbe portato alla riassegnazione dell’appalto in favore della ricorrente.
Con la sentenza n. 6882/2025 pubblicata il 4 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha pertanto dichiarato l’appello della Cooperativa Concordia in parte infondato e in parte inammissibile. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in totale in 12.500 euro suddivise tra le parti vittoriose. Permane così l’esito della procedura di gara pubblica per la gestione del servizio di igiene urbana, lasciando intatta la posizione degli affidatari già individuati secondo la graduatoria originaria.

