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Comune di Bergamo ottiene conferma sui titoli edilizi per la riqualificazione dell’area ex OTE


Pubblicato il: 8/21/2025

L’avvocato Silvia Mangili ha assistito il Comune di Bergamo; l’avvocato Paolo Bertacco ha rappresentato Chorus Life S.p.a.; l’avvocato Massimo Giavazzi ha rappresentato Edilinvestimenti s.r.l., Valter Locatelli e Anna Nesi.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6897/2025 (ricorso n. 5662/2023), ha definitivamente respinto l’appello proposto da Edilinvestimenti s.r.l., Valter Locatelli e Anna Nesi contro il Comune di Bergamo e nei confronti della società Chorus Life S.p.a. Oggetto del giudizio era la legittimità dei titoli edilizi rilasciati dal Comune per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport e di altre opere infrastrutturali nell’ambito dell’Accordo di programma per la trasformazione urbanistica dell’area industriale ex OTE, dismessa e posta a ridosso della cinta muraria del cimitero monumentale di Bergamo.

I ricorrenti avevano impugnato numerosi provvedimenti amministrativi – tra cui il diniego a misure repressive, diverse SCIA e permessi di costruire, nonché atti istruttori – ritenendo che tali titoli legittimassero edificazioni in violazione della fascia di rispetto cimiteriale e alterassero l’assetto viabilistico della zona. Già in precedenza, gli stessi appellanti avevano tentato di ottenere l'annullamento dell’Accordo di programma, senza successo.

Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia (sentenza n. 382/2023), aveva respinto le domande di Edilinvestimenti e degli altri ricorrenti, ritenendo giustificata e legittima la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in funzione della realizzazione di rilevanti opere pubbliche. La sentenza del Consiglio di Stato interviene dunque in sede di appello, confermando l’impostazione dei giudici di primo grado.

Tra gli elementi centrali del giudizio vi era la questione dell’interpretazione delle deliberazioni consiliari n. 115 e 117/2018, mediante le quali il Comune aveva proceduto alla revisione del piano cimiteriale e all’approvazione dell’Accordo di programma: secondo il collegio, l’iter seguito e la volontà dell’amministrazione comunale di ridurre la fascia di rispetto a 50 metri risultavano chiari e coerenti con la normativa (art. 338 r.d. n. 1265/1934), anche alla luce dei pareri favorevoli acquisiti.

Decisivo, nella soluzione della controversia, è stato il riconoscimento della piena legittimità della procedura amministrativa seguita dal Comune per la modifica della fascia cimiteriale, motivata dalla necessità di realizzare opere pubbliche di interesse collettivo. Il Consiglio di Stato ha anche escluso che la delimitazione della fascia dovesse estendersi alle strutture accessorie del cimitero, ritenendo invece corretta la scelta del riferimento al muro di cinta.

La sentenza statuisce la totale reiezione dell’appello; i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali, quantificate in 3.000 euro ciascuno a favore del Comune di Bergamo e di Chorus Life S.p.a.. L’effetto diretto della pronuncia è la conferma della validità dei titoli edilizi contestati e la proseguibilità dell’intervento di riqualificazione urbana secondo quanto previsto dagli atti comunali e dall’Accordo di programma.