Caribù Catering ottiene conferma del Consiglio di Stato sull’appalto refezione scolastica
Pubblicato il: 8/21/2025
Gli avvocati Angelo Clarizia e Domenico Vitale hanno assistito S.L.E.M. S.r.l.; l’avvocato Annalisa Di Giovanni ha rappresentato Caribù Catering S.r.l.; l’avvocato Sabatino Rainone ha difeso il Comune di Saviano; l’avvocato Francesco Armenante ha affiancato l’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A..
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sull’appello proposto da S.L.E.M. S.r.l. contro il Comune di Saviano, l’Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A. e Caribù Catering S.r.l. La vicenda trae origine dalla procedura di gara europea (CIG: B2B2F9A0A2) indetta per l’aggiudicazione triennale della fornitura del servizio di ristorazione scolastica lotto 2, con base d’asta di 2.265.000 euro. Oggetto del ricorso era la sentenza del TAR Campania, Sezione Seconda, n. 855/2025, che aveva rigettato il ricorso di S.L.E.M. S.r.l. contro l’aggiudicazione definitiva a favore di Caribù Catering S.r.l.
La controversia ha visto S.L.E.M. contestare l’intervento di soccorso istruttorio disposto in favore di Caribù Catering, relativo al requisito di capacità tecnica e professionale previsto dal disciplinare di gara, che richiedeva la regolare esecuzione, negli ultimi tre anni, di servizi analoghi per almeno 2 milioni di euro, IVA esclusa. S.L.E.M. sosteneva che la certificazione prodotta da Caribù Catering, specie per i servizi svolti per il Comune di Baiano negli anni 2022 e 2023, mancasse dell’indicazione di regolare esecuzione e non chiarisse la natura dell’importo in relazione all’IVA. S.L.E.M. contestava anche l’ammissibilità del soccorso istruttorio per tali requisiti.
In primo grado, il TAR Campania aveva respinto il ricorso di S.L.E.M., ritenendo che la disciplina consentisse il soccorso istruttorio per la dimostrazione dei requisiti e che la documentazione prodotta da Caribù Catering fosse conforme alla lex specialis. In particolare il TAR aveva sottolineato che, in mancanza di elementi contrari, l’attestazione di esecuzione del servizio dovesse intendersi come regolare.
Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità dell’operato della stazione appaltante e la correttezza delle conclusioni del TAR. Gli elementi giuridici chiave emersi hanno riguardato l’interpretazione dell’art. 101 D.Lgs. 36/2023, che disciplina l’istituto del soccorso istruttorio in senso antiformalistico e a favore della partecipazione, consentendo l’integrazione dei documenti a supporto della domanda, purché il requisito sia stato dichiarato in sede di partecipazione. È stata inoltre valorizzata la previsione del disciplinare di gara che prevede certificati con oggetto, importo e periodo, senza imporre espressa attestazione di regolarità.
Il Consiglio di Stato ha accertato che Caribù Catering aveva effettivamente dichiarato il possesso del requisito richiesto e che la documentazione integrativa prodotta in sede di soccorso istruttorio era conforme alle prescrizioni di gara. Ha ritenuto legittimo l’intervento chiarificatore del Comune di Baiano che ha confermato il regolare svolgimento del servizio e la corrispondenza dell’importo dichiarato. In conclusione, l’appello di S.L.E.M. è stato rigettato. Le spese di lite sono state integralmente compensate fra le parti, in ragione della particolarità delle questioni controverse.

