Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Consorzio Innova ottiene la riforma della sentenza sulle gare del CONI


Pubblicato il: 8/21/2025

Gli avvocati Paolo Clarizia e Antonio Lirosi hanno assistito Consorzio Innova Società Cooperativa. Gli avvocati Vincenzo Assenza e Antonio Corrado Assenza hanno rappresentato Atlante S.C.P.A. Gli avvocati Cristina Mazzamauro e Piergiuseppe Venturella hanno affiancato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI. C.R.C. S.r.l. e Apave Certification Italia S.r.l. non si sono costituiti.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6915/2025 (ricorso n. 755/2025), ha definito una controversia amministrativa di rilievo in materia di appalti pubblici nel settore della gestione olimpica.

Le parti coinvolte sono Consorzio Innova Società Cooperativa, aggiudicatario dell'appalto relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei Centri di Preparazione Olimpica del CONI, e Atlante S.C.P.A., che aveva impugnato l’aggiudicazione in favore della prima. Il contenzioso prende avvio dalla procedura europea per un appalto quadriennale, indetta dal CONI per oltre 10,8 milioni di euro, finalizzata a garantire la completa gestione impiantistica e la fornitura di servizi accessori presso i Centri di Roma, Formia e Tirrenia.

La vicenda trae origine dalla determinazione n. 53/2024 con cui il CONI aveva disposto l'aggiudicazione in favore di Consorzio Innova.

Atlante S.C.P.A., seconda classificata, ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, sostenendo l'inesistenza dei requisiti esperienziali necessari in capo all'aggiudicatario, relativamente alle attività svolte in strutture sportive di primaria importanza. Il TAR, con sentenza n. 22435/2024, ha accolto il ricorso, sollevando dubbi sulla documentazione presentata da Innova (in particolare, sull'adeguatezza e durata delle certificazioni e sulla sussistenza delle specifiche caratteristiche degli impianti oggetto dell’esperienza dichiarata).

A seguito di questo pronunciamento e della conseguente esclusione di Innova, è stato proposto appello principale da parte della stessa Innova e appello incidentale da Atlante avverso alcuni aspetti interpretativi del disciplinare di gara e delle regole sulle certificazioni. In particolare, Innova ha sottolineato la legittimità della documentazione presentata e la correttezza del punteggio attribuito dalla commissione, contestando il ruolo sostitutivo assunto dal giudice di prime cure rispetto alle valutazioni discrezionali della commissione.

Atlante, invece, ha insistito sulla presunta mancanza dei requisiti di comprovata esperienza e sull’errata assegnazione del punteggio per le certificazioni in possesso di Innova.

Il Consiglio di Stato, nella sua decisione, ha ripercorso l’iter della procedura evidenziando come alla base delle argomentazioni di Innova vi fosse una pretesa invasione di campo da parte del TAR, che si era sostituito alle valutazioni soggettive e discrezionali della commissione giudicatrice, in mancanza di illogicità manifesta o travisamento dei presupposti. La Sezione ha ritenuto che la nozione di "impiano sportivo di primaria importanza" sia intrinsecamente indeterminata e che la valutazione di congruità dell’esperienza dichiarata spetti alla commissione di gara, la cui valutazione è insindacabile in assenza di macroscopici errori. È inoltre stato chiarito che l’oggetto dell’appalto riguarda prestazioni di tipo ordinario, comuni a numerose tipologie di impianti sportivi, senza riscontrarsi nel bando una precisa distinzione legata alla presenza di atleti di alto livello. Quanto ai profili giuridici decisive, la pronuncia riconosce la natura tecnica e discrezionale delle valutazioni demandate alla commissione e censura l’operato del TAR per aver erroneamente esercitato un controllo sostitutivo oltre i limiti consentiti. Viene inoltre precisato che la comprova dell’esperienza pregressa, attraverso la documentazione prodotta da Innova, può anche essere integrata in via processuale (soccorso istruttorio), senza violare il principio di par condicio.

Nel merito, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale di Consorzio Innova e respinto quello incidentale di Atlante. È stata dunque riformata la decisione di primo grado e respinto il ricorso originario di Atlante, confermando l’aggiudicazione in capo a Innova. Le spese del doppio grado sono state compensate per la particolarità delle questioni trattate. Gli effetti della pronuncia re-istituiscono Innova quale aggiudicataria della gara per i servizi presso i Centri di Preparazione Olimpica, con il conseguente diritto a stipulare il contratto con il CONI e a percepirne le relative utilità, oltre a cristallizzare l’interpretazione dei poteri tecnici della commissione di gara in procedure complesse.