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Nuove Iniziative S.p.A. ottiene la riforma dell’annullamento dell’appalto di Fiumicino


Pubblicato il: 8/21/2025

L’avvocato Marco Feroci ha assistito Nuove Iniziative S.p.A., in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Edil 2000 S.r.l. e Padana Interventi S.r.l.; gli avvocati Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Giulia Boldi hanno rappresentato Aeroporti di Roma S.p.A.; l’avvocato Edoardo Giardino ha rappresentato Consorzio Stabile Odos Scarl.

Con la sentenza n. 6918/2025 del 5 agosto 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sull’appello (nrg 1398/2025) proposto da Nuove Iniziative S.p.A., mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, contro la decisione del TAR Lazio che aveva annullato l’aggiudicazione a loro favore della gara bandita da Aeroporti di Roma S.p.A. per i lavori di sostituzione degli appoggi dei viadotti di accesso all’aerostazione di Fiumicino (CIG A0181D02C1). Contro tale aggiudicazione aveva ricorso il Consorzio Stabile Odos Scarl.

All’origine del contenzioso vi è la contestazione sull’esclusione della Nuove Iniziative S.p.A.: secondo la pronuncia di primo grado del TAR Lazio (Sezione Terza, sentenza n. 2304/2025), l’offerta sarebbe risultata inattendibile per la mancata separata indicazione, nell’ambito del costo della manodopera dichiarato, del costo relativo alla struttura organizzativa. Il TAR aveva quindi annullato l’aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia del contratto d’appalto già stipulato, affermando che la stazione appaltante non avrebbe più potuto esercitare discrezionalità tecnica sulla questione.

Nuove Iniziative S.p.A., rimasta soccombente, ha proposto appello al Consiglio di Stato, contestando la fondatezza della decisione di primo grado sotto diversi profili, tra cui l'asserita non necessità di separazione dei costi della struttura organizzativa nei termini pretesi e la corretta imputazione dei costi alle spese generali secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici. Aeroporti di Roma S.p.A. si è costituita chiedendo l’accoglimento dell’appello principale e il rigetto delle richieste incidentali proposte da Odos, relative tra l’altro al subentro in contratto e alla contestazione dei punteggi assegnati.

Il Consiglio di Stato ha svolto un’approfondita analisi dei documenti di gara e della disciplina applicabile, evidenziando che il costo della struttura organizzativa proposta dai concorrenti, in quanto elemento soggetto a valutazione premiante e non prevedibile ex ante dalla stazione appaltante, non doveva essere incluso nell’importo della manodopera calcolato a base di gara. Ha ritenuto corretto che tale costo potesse essere imputato alle spese generali ai sensi dell’art. 31, comma 4, dell’Allegato I-7 al Codice dei contratti pubblici.

Il Consiglio di Stato è dunque giunto alla conclusione che non si era verificata alcuna illegittima modifica o sottostima del costo della manodopera, anzi l’offerta del raggruppamento risultava rispettare i principi di immodificabilità previsti, senza aver inciso sul contenuto essenziale della proposta. Risultano infondate anche le doglianze incidentali del Consorzio Odos, che lamentavano genericità delle voci di costo e incongruità degli oneri della sicurezza.

La pronuncia ha conseguentemente accolto l’appello di Nuove Iniziative S.p.A., riformando la sentenza del TAR Lazio con il rigetto del ricorso di primo grado e degli appelli incidentali di Odos. È stata così riconfermata la validità dell’aggiudicazione disposta da Aeroporti di Roma S.p.A. in favore del raggruppamento con mandataria Nuove Iniziative S.p.A. Sul piano economico, la sentenza prevede anche la condanna del Consorzio Odos al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio in favore di Nuove Iniziative S.p.A. e di Aeroporti di Roma S.p.A., per l’importo di euro 5.000,00 ciascuno, oltre accessori di legge.