Comune di Chioggia ottiene conferma dal Consiglio di Stato sul diniego della variante urbanistica
Pubblicato il: 8/22/2025
L'avvocato Chiara Cacciavillani ha assistito il Consorzio per l'edilizia residenziale veneta C.E.R.V.; l'avvocato Simonetta De Sanctis Mangelli ha rappresentato il Comune di Chioggia.
Il contenzioso al centro della sentenza n. 6930/2025 (RG n. 989/2024), pubblicata dal Consiglio di Stato il 5 agosto 2025, vede contrapposti il Consorzio per l'edilizia residenziale veneta (C.E.R.V. S.Coop.P.A.) e il Comune di Chioggia.
Il Consorzio aveva impugnato la decisione del TAR Veneto (sent. n. 911/2023) nella parte in cui era stata rigettata la sua domanda risarcitoria, mentre il Comune aveva proposto appello incidentale sul capo che aveva annullato la propria delibera di diniego della variante urbanistica.
La vicenda trae origine dalla partecipazione del Consorzio a un bando regionale per la costruzione di alloggi di housing sociale a Chioggia, iniziativa che richiedeva una variante urbanistica per cambiare la destinazione di un'area da agricola a edificabile. Il Consorzio aveva prodotto, a sostegno della propria candidatura, una delibera di giunta comunale che manifestava disponibilità al progetto, pur subordinandolo all’approvazione della variante.
Nonostante un finanziamento regionale autorizzato pari a 900.000 euro, la variante venne successivamente respinta dal Consiglio comunale con delibera n. 146/2010, privando così il Consorzio della possibilità di proseguire nell’iniziativa. Da qui il ricorso al giudice amministrativo finalizzato sia all’annullamento dell’atto comunale sia al riconoscimento di un risarcimento per mancato guadagno e spese già sostenute.
Il TAR Veneto aveva accolto la domanda di annullamento della delibera comunale per difetto sostanziale di motivazione, riconoscendo l'illegittimità dell’atto in relazione alle aspettative legittimamente maturate dal Consorzio. Tuttavia, aveva rigettato la richiesta risarcitoria, sia per mancata prova del diritto a ottenere la variante, sia per difetto di documentazione sulle spese sostenute, ritenendo che la lesione lamentata non configurasse un danno giuridicamente tutelabile nelle circostanze date.
Nel giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato, il Consorzio ha ribadito le proprie ragioni incentrandosi sulla natura sostanziale del vizio di motivazione, sulla previsione di una perdita di occasione utile (chance) e sulla richiesta di fornire prove integrative per le spese. Il Comune, da parte propria, ha contestato la necessità di motivazione specifica nella propria potestà di pianificazione urbanistica, sostenendo la correttezza della scelta discrezionale operata.
Gli elementi giuridici determinanti per la risoluzione della controversia sono stati individuati nell’impossibilità, secondo consolidata giurisprudenza, di riconoscere un risarcimento ex ante nei casi in cui permanga una discrezionalità amministrativa non ancora esercitata in modo definitivo. Il Consiglio di Stato ha ribadito che solo l’irreversibile perdita della possibilità di ottenere un bene della vita, una volta esauriti tutti i margini decisionali dell’amministrazione, può eventualmente fondare un risarcimento, anche per perdita di chance. La riedizione del potere, imposta dall’annullamento per vizio formale (difetto di motivazione), lascia invece ancora aperta la strada a una nuova valutazione comunale e rende, pertanto, prematura qualsiasi pretesa risarcitoria.
La decisione del Consiglio di Stato ha così respinto integralmente l’appello principale del Consorzio, rigettando sia la domanda di lucro cessante sia quella relativa al danno emergente, per fallimento della prova di “spettanza del bene della vita”. È stata dichiarata improcedibile, per carenza di interesse, la doglianza incidentale del Comune. Le spese del secondo grado sono state compensate tra le parti. Sul piano economico e giuridico, la sentenza conferma che la posizione del Consorzio nei confronti del Comune rimane sub judice e potrà evolvere solo a seguito della riedizione dell’attività amministrativa, escludendo al momento risarcimenti per mancato profitto o costi sostenuti.

