Roma Capitale confermata sul diritto di superficie in edilizia agevolata
Pubblicato il: 8/22/2025
L'avvocato Marco Sica ha rappresentato Intesa Sanpaolo S.p.A. (proc. Intrum Italy S.p.A., già Tersia), mentre l'avvocato Andrea Magnanelli ha assistito Roma Capitale e l'avvocato Elisa Caprio ha difeso la Regione Lazio. L'avvocato Emilio Ricci ha rappresentato la Società Cooperativa Edilizia Lega San Paolo Auto.
Con le sentenze n. 06959/2025, n. 06960/2025 e n. 06961/2025, pubblicate il 6 agosto 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha rigettato gli appelli principali proposti da Intesa Sanpaolo s.p.a. e per essa la procuratrice Intrum Italy s.p.a., dichiarando altresì improcedibili gli appelli incidentali proposti da Roma Capitale. Le decisioni, adottate nella camera di consiglio del 7 maggio 2025, confermano le pronunce di primo grado del T.A.R. Lazio (sentenze n. 13244/2021, n. 13562/2021 e n. 13666/2021), che avevano dichiarato inammissibili i ricorsi dell’istituto bancario per difetto di interesse.
Le vicende giudiziarie ruotano attorno alla decadenza della Società Cooperativa Edilizia Lega San Paolo Auto dai benefici concessi per la realizzazione di alloggi in edilizia agevolata, in tre distinti comparti urbanistici del Comune di Roma (C25 Borghesiana Pantano e B47 La Storta Stazione). A seguito di gravi inadempimenti della Cooperativa, la Regione Lazio ha revocato i finanziamenti pubblici con le delibere di Giunta n. 465/2020, n. 544/2020 e n. 545/2020. Roma Capitale ha quindi adottato le delibere dell’Assemblea Capitolina n. 34, n. 35 e n. 36 del 15 aprile 2021, con cui ha disposto l’annullamento delle assegnazioni e la risoluzione delle convenzioni stipulate con la Cooperativa, con effetto ex tunc, acquisendo al patrimonio comunale gli immobili realizzati.
Intesa Sanpaolo, creditrice ipotecaria per mutui fondiari stipulati con la Cooperativa, ha impugnato tali provvedimenti, sostenendo che l’annullamento retroattivo delle convenzioni e l’acquisizione degli immobili da parte del Comune avrebbero inciso negativamente sulle garanzie ipotecarie, compromettendo il proprio diritto di credito. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’obbligo del Comune di subentrare nel mutuo o di restituire le somme erogate.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure, condividendo l’impostazione del T.A.R. secondo cui i provvedimenti impugnati non contengono disposizioni lesive dirette nei confronti dell’istituto bancario. Le garanzie ipotecarie, ai sensi dell’art. 2816 c.c., restano valide ed efficaci, e ogni questione relativa alla successione nel rapporto obbligatorio e alla sorte dell’ipoteca deve essere devoluta alla giurisdizione civile. Il Collegio ha escluso che l’acquisizione degli immobili da parte del Comune, ai sensi dell’art. 934 c.c., abbia determinato l’estinzione dell’ipoteca, rilevando che gli atti amministrativi non regolano né modificano il rapporto privatistico tra la banca e la Cooperativa.
Quanto alla richiesta di accollo del mutuo da parte del Comune, il Consiglio ha ritenuto che la previsione dell’art. 23 della legge n. 865/1971 non imponga un obbligo automatico di subentro, ma richiede una valutazione da parte dell’autorità competente, che non è stata oggetto dei provvedimenti impugnati. Le doglianze dell’appellante, pertanto, sono state ritenute prive di interesse giuridicamente rilevante ai fini del giudizio amministrativo.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato il difetto di interesse dell’appellante, rigettando gli appelli principali e dichiarando improcedibili quelli incidentali, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

