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GSE conferma il diniego sul riconoscimento CAR richiesto da Humanitas Mirasole


Pubblicato il: 8/25/2025

L'avvocato Fabio Baglivo ha assistito Humanitas Mirasole S.p.A. Gli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese e Paolo Roberto Molea hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6984 del 2025 (Ric. n. 8196/2024), si è pronunciato sul contenzioso introdotto da Humanitas Mirasole S.p.A. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A., avente ad oggetto il rigetto da parte di quest’ultimo della richiesta di riconoscimento come cogenerativa ad alto rendimento (CAR) dell’unità di cogenerazione "Cogeneratore Centro Cascina Perseghetto" ubicata a Rozzano (MI).

Il procedimento aveva origine dal provvedimento negativo adottato dal GSE per la produzione dell’anno 2019 e relativo ad un impianto destinato a servizio di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il caso riguarda l’istanza di Humanitas Mirasole presentata nel marzo 2020, con richiesta di qualifica CAR ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, per l’impianto identificato con il codice CW88.

Tale istanza seguiva una precedente valutazione tecnica negativa riferita al dicembre 2018. Il GSE aveva motivato il rigetto ritenendo che l’intervento proposto configurasse una mera sostituzione di una delle due unità di cogenerazione preesistenti (CB83 e CB84), entrambe in esercizio dal 2007, situazione non compatibile con la qualifica di "nuova unità" richiesta dalla normativa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 15356 del 26 luglio 2024, aveva già respinto in primo grado il ricorso di Humanitas Mirasole.

Secondo il TAR, il provvedimento del GSE trovava fondamento in una disciplina che distingue tra "nuova unità" di cogenerazione e "rifacimento", riservando alle prime trattamenti di maggior favore. Il giudice amministrativo aveva inoltre respinto la doglianza circa la presunta mancanza di motivazione da parte del GSE.

Nel giudizio d’appello, il Consiglio di Stato ha affrontato in particolare la questione della qualificazione dell’intervento effettuato sull’impianto. La Sezione ha ritenuto che la nozione di "nuova costruzione" prevista dalla normativa si riferisce alla realizzazione ex novo di un’unità autonoma e priva di soluzione di continuità rispetto a preesistenti impianti, non potendo essere tale un intervento volto a sostituire componenti di un impianto già esistente, ancorché con elementi totalmente nuovi.

Ulteriormente, il Consiglio ha sottolineato che l’ammodernamento di un’unità in esercizio da meno di dodici anni, pur se integrale, non si traduce in "nuova costruzione" né in "rifacimento" ai fini dell’accesso al sostegno CAR: produce invece rilievo solo per le modalità di calcolo dei rendimenti energetici. Il ricorso di Humanitas Mirasole è stato respinto in toto in quanto l’intervento realizzato nel 2018 non possedeva i requisiti normativi per ottenere la qualifica di "nuova unità di cogenerazione" e rientrava, secondo la disciplina vigente, tra gli ammodernamenti d’impianto. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto legittima la motivazione del rigetto del GSE rispetto alle osservazioni formulate in fase procedimentale, rilevando come la legge non imponga una confutazione analitica delle stesse.

La decisione ha confermato integralmente il diniego del GSE, lasciando compensate tra le parti le spese del giudizio d’appello per la novità delle questioni trattate. Sul piano economico e giuridico resta precluso a Humanitas Mirasole l’accesso agli incentivi CAR per la nuova unità realizzata nel sito di Rozzano e si consolida l’orientamento interpretativo delle condizioni di accesso ai regimi di sostegno per la cogenerazione.