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Comune di Montespertoli confermata la legittimità dell’escussione della cauzione contro Consorzio GST


Pubblicato il: 8/25/2025

L’avvocato Giovanni Pravisani ha rappresentato Consorzio Stabile GST S.c.ar.l. L’avvocato Fausto Falorni ha assistito il Comune di Montespertoli.

Il contenzioso tra il Consorzio Stabile GST S.c.ar.l. e il Comune di Montespertoli ha avuto come oggetto la legittimità dell’incameramento della cauzione provvisoria di gara per la realizzazione della Casa della Salute nel Comune toscano.

La vicenda, iscritta al Consiglio di Stato con numero di ruolo generale 7146 del 2023 e conclusasi con la sentenza n. 7019/2025, vedeva come ricorrente GST e resistente il Comune, sono stati altresì chiamati Zurich Insurance PLC, il Fallimento Eurocontract S.r.l. e Azienda Usl Toscana Centro, questi ultimi non costituiti in giudizio.

La controversia trae origine dall’aggiudicazione definitiva disposta in favore del Consorzio GST per la realizzazione della struttura sanitaria. Il Consorzio aveva partecipato designando come impresa esecutrice Eurocontract S.r.l. A seguito del fallimento dichiarato nel 2017 di quest’ultima, GST chiese più volte di differire la stipulazione del contratto e prorogò la cauzione provvisoria. Non avendo trovato nuova ditta sostitutiva e risultando impossibilitato ad assumere direttamente i lavori, GST non si presentò alla convocazione per la stipula. Il Comune quindi revocò l’aggiudicazione, escusse la cauzione di 54.600 euro e segnalò la vicenda ad ANAC.

GST impugnò davanti al Tar Toscana il provvedimento di escussione della cauzione, la revoca dell’aggiudicazione e le comunicazioni ANAC, sostenendo di non essere responsabile del fatto che aveva causato la mancata stipula del contratto, attribuendolo interamente al fallimento della consorziata designata. In primo grado, però, il TAR respinse il ricorso.

Nel giudizio d’appello, il Consorzio ha insistito nel sostenere che la cauzione potrebbe essere incamerata solo in caso di dolo o colpa e non quando l’ostacolo alla stipula sia oggettivamente insormontabile e non imputabile al consorzio stesso, richiedendo anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE alla luce di recenti pronunce del giudice europeo sulla proporzionalità delle sanzioni.

Il Consiglio di Stato ha ripercorso i principi giuridici in materia, chiarendo che il consorzio stabile assume autonoma responsabilità in ordine ai requisiti delle consorziate e ai relativi obblighi verso la stazione appaltante. È stato ribadito che, ai sensi dell’art. 75, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006 e della giurisprudenza di legittimità, l’incameramento della cauzione provvisoria rappresenta una conseguenza automatica di ogni fatto – anche non doloso o colposo – che renda impossibile la stipulazione per fatto dell’aggiudicatario, come nel caso in cui venga meno, per fatti interni al consorzio, il requisito dell’impresa indicata per l’esecuzione delle opere. La sentenza ha escluso che la normativa comunitaria richiamata dall’appellante fosse applicabile al caso concreto, trattandosi di fattispecie diversa rispetto a quelle esaminate dalla Corte di Giustizia.

La decisione del Consiglio di Stato ha dunque confermato la sentenza di primo grado, respingendo l’appello del Consorzio GST. L’effetto principale è la definitività dell’incameramento della cauzione da parte del Comune di Montespertoli, con condanna del GST alle spese processuali d’appello, quantificate in 3.000 euro oltre accessori di legge.