Elemedia ottiene l’annullamento dell’autorizzazione per Radio Azzurra sulla frequenza 99.700 MHz
Pubblicato il: 8/25/2025
L’avvocato Giovanni Mangialardi ha assistito Elemedia S.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7026/2025 (ric. n. 5882/2024), si è pronunciato sull’appello proposto da Elemedia S.p.a. nei confronti del Ministero delle imprese e del Made in Italy e dell’Ispettorato territoriale della Calabria e della Sicilia, nonché nei confronti della società Azzurra Soc. coop. a r.l., in relazione all’autorizzazione concessa a quest’ultima per la trasmissione radiofonica sulla frequenza 99.700 MHz da Roseto Capo Spulico. Il caso trae origine dalla richiesta di riforma della sentenza del TAR Lazio, sez. IV, 23 aprile 2024 n. 8082.
La vicenda nasce dal contenzioso legato alle interferenze radio tra Elemedia, titolare di concessione nazionale per "Radio Capital", e l’emittente "Radio Azzurra". Dal 2011 Elemedia aveva rilevato consistenti interferenze sul segnale trasmesso dalla propria stazione di Taranto, attribuite all’impianto di Roseto Capo Spulico inizialmente gestito da Onda Sud S.r.l. e poi da Azzurra Soc. Coop. a r.l. Sebbene accertamenti tecnici del 2012 avessero confermato la presenza di uno stato interferenziale, con successive iniziative giurisdizionali e amministrative, il conflitto permaneva. Nel febbraio 2020, l’Ispettorato territoriale autorizzava, in via sperimentale e provvisoria, Radio Azzurra a trasmettere sulla stessa frequenza, nonostante le obiezioni di Elemedia, la quale lamentava la mancata partecipazione al procedimento e la reiterazione delle interferenze.
In primo grado, il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso di Elemedia per sopravvenuto difetto di interesse, sulla scorta della durata temporanea dell’autorizzazione contestata e del presunto mutamento dell’interesse della ricorrente, desunto da documentazione successiva che attesta la riattivazione dell’impianto solo in epoca più recente. Elemedia aveva però insistito anche in corso di giudizio nella ferma volontà di ottenere l’annullamento del provvedimento.
Il Consiglio di Stato ha considerato dirimente la questione della partecipazione procedimentale: è stata accertata la posizione di Elemedia quale soggetto direttamente coinvolto e potenzialmente pregiudicato dal rilascio dell’autorizzazione per interferenza radio. Il Collegio ha quindi ribadito il principio generale, fondato sulle norme della L. 241/1990 e sui principi eurounitari, che impone il coinvolgimento nel procedimento amministrativo di tutti i soggetti portatori di un interesse qualificato – come nel caso di Elemedia – ove dal provvedimento possano derivare effetti dannosi.
L’accoglimento dell’appello comporta la riforma della sentenza del TAR Lazio e l’annullamento del provvedimento di autorizzazione rilasciato il 14 febbraio 2020 alla società Azzurra Soc. Coop. a r.l. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate tra le parti, mentre la decisione impone all’amministrazione che, in caso di nuovo esercizio del potere, dovrà coinvolgere procedimentalmente Elemedia, garantendole la partecipazione in sede istruttoria e la tutela del proprio segnale radiofonico. Sul piano giuridico, la pronuncia riafferma un principio di trasparenza e partecipazione, che impone l’annullamento degli atti adottati in violazione del contraddittorio procedimentale tra emittenti potenzialmente interferenti.

