Consiglio di Stato conferma la posizione dell’Autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe delle sale lounge di stazione
Pubblicato il: 8/26/2025
Gli avvocati Aristide Police e Paul Simon Falzini hanno assistito Grandi Stazioni Retail s.p.a.; l’avvocato Giulio Napolitano ha rappresentato Trenitalia s.p.a.; gli avvocati Giuliano Berruti e Sante Ricci hanno affiancato Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 7032/2025 (RG 1105/2024), ha deciso su un contenzioso che vedeva coinvolta Grandi Stazioni Retail s.p.a. (GSR) contro l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), Trenitalia s.p.a. e Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a. Il procedimento nasce dall’impugnazione di diverse delibere ART da parte di GSR in tema di determinazione delle tariffe relative alle sale lounge presenti nelle principali stazioni ferroviarie italiane, dopo una serie di vicende societarie che avevano visto GSR uscire dal gruppo Ferrovie dello Stato per essere acquisita da investitori privati.
L’oggetto del contendere concerneva la determinazione delle tariffe per la concessione degli spazi lounge, riservati dai gestori di stazione agli operatori ferroviari per l’accoglienza e l’assistenza ai passeggeri. Dopo la scissione dal gruppo FS e la successiva cessione del capitale sociale, GSR aveva introdotto nuove tariffe sulle sale lounge, significativamente più elevate rispetto al passato, prevedendo tra i costi tariffari anche le quote di "avviamento" iscritte a bilancio, ovvero il differenziale tra il prezzo di acquisto della società e il valore delle attività acquisite. L’Autorità di regolazione dei trasporti, con vari provvedimenti culminati nella delibera n. 190/2022, aveva invece imposto a GSR di calcolare le tariffe unicamente in funzione dei costi di fornitura del servizio, aumentati di un profitto ragionevole, escludendo espressamente la valorizzazione dell’avviamento come voce tariffaria.
La vicenda ha avuto inizio con un reclamo di Italo nel 2020 riguardante l’aumento tariffario. ART, verificata la congruità delle tariffe GSR per gli anni 2020 e 2021, aveva riscontrato l’inclusione irregolare dell’avviamento, imponendo la rimozione di tale voce e definendo puntualmente le modalità di allocazione dei costi e di formazione dei canoni. Le successive contestazioni di GSR alla delibera ART sono state respinte dal Tar Piemonte (sentenza n. 845/2023), che aveva escluso la possibilità di considerare l’avviamento come ammortamento tra i costi operativi.
GSR ha appellato la sentenza del TAR, lamentando l’illegittima esclusione del costo di avviamento e la carenza di un adeguato quadro regolatorio che imponesse criteri certi per la qualificazione degli spazi, nonché la mancata valutazione del cambio di proprietà della società; ART, Trenitalia e Italo hanno resistito, richiamando la normativa nazionale e unionale secondo cui la tariffazione degli spazi lounge deve basarsi esclusivamente sui costi pertinenti del servizio, senza considerare componenti di prezzo non direttamente collegate alla produzione del servizio.
Gli elementi giuridici centrali che hanno orientato la decisione sono stati il principio, sancito tanto a livello europeo quanto nazionale, che la tariffa degli spazi regolati debba essere commisurata ai soli costi operativi e agli ammortamenti delle immobilizzazioni diretto-utili al servizio, maggiorati di un equo utile. È stato escluso che l’avviamento risultante da eventi societari (come acquisizioni, scissioni o cessioni) possa costituire un costo pertinente ed efficiente ai fini tariffari. Ulteriore elemento determinante è stato il riconoscimento che la disciplina regolatoria si applica a prescindere dalla veste privatistica o pubblicistica del gestore della stazione.
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di GSR, confermando integralmente le pronunce precedenti e le prescrizioni di ART. È stato stabilito, quindi, che i criteri regolatori su cui si basano le tariffe delle sale lounge devono escludere qualsiasi riferimento all’avviamento generato da operazioni societarie. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La decisione rafforza la certezza regolatoria per la formazione dei canoni nei servizi accessori ferroviari e limita la possibilità per il gestore di rivalersi tramite le tariffe sugli operatori ferroviari e, in ultima analisi, sull’utenza, circa i maggiori oneri derivanti da scelte strategiche di mercato.

