Intesa Sanpaolo ottiene la cessazione del contendere nel caso sugli incentivi fotovoltaici
Pubblicato il: 8/25/2025
Gli avvocati Filippo Brunetti e Alfredo Vitale hanno assistito Intesa Sanpaolo S.p.A., quale società incorporante Ubi Leasing S.p.A.; gli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella hanno rappresentato GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso n. 4545/2023, promosso da Intesa Sanpaolo S.p.A., quale società incorporante Ubi Leasing S.p.A., contro il GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. Il giudizio verteva sulla richiesta di riforma della sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza Ter, n. 4404 del 13 marzo 2023, riguardante la decadenza dagli incentivi riconosciuti a un impianto fotovoltaico a seguito di un provvedimento del Gestore del 28 ottobre 2015.
La controversia ha origine dalla decisione del GSE di disporre la decadenza degli incentivi per l’impianto denominato "Lomurno" sito ad Altamura (BA), con conseguente richiesta a Ubi Leasing S.p.A. (poi incorporata in Intesa Sanpaolo) di restituzione degli incentivi ottenuti come cessionaria del credito. Il decreto di decadenza contestato si riferiva agli effetti prodotti nei confronti del soggetto finanziatore, a seguito dell’annullamento degli incentivi a carico del responsabile dell’impianto.
Il TAR Lazio aveva respinto la domanda principale dell’istituto bancario, argomentando che il recupero delle somme versate fosse un atto dovuto per il GSE dopo la decadenza dell’impianto dagli incentivi. Intesa Sanpaolo aveva quindi proposto appello, sollevando profili di motivazione erronea, violazione di legge, carenza di istruttoria e disparità di trattamento, oltre a criticare il mancato avvio del procedimento e il travisamento dei fatti.
Elemento decisivo della vicenda è la dichiarazione resa all’udienza del 22 luglio 2025, nella quale le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, hanno attestato l’intervenuta cessazione della materia del contendere. In particolare, è stato rappresentato che, avendo l’impianto in questione beneficiato dell’ammissione a una tariffa decurtata, non vi sarà più alcun recupero delle somme nei confronti di Intesa Sanpaolo, ma solo una compensazione dei rapporti con il titolare dell’impianto.
Il Consiglio di Stato ha pertanto pronunciato la cessazione della materia del contendere ai sensi degli articoli 34, comma 5, e 38 del codice del processo amministrativo, disponendo la compensazione integrale delle spese tra le parti per il grado di appello. Sul piano giuridico, la pronuncia chiude definitivamente il contenzioso tra le parti in merito agli incentivi, liberando l’istituto di credito da ogni pretesa restitutoria riferita a tale vicenda.

