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Research Consorzio Stabile si conferma aggiudicatario nell’appalto Acea


Pubblicato il: 8/26/2025

Gli avvocati Massimo Frontoni e Gianluca Luzi hanno assistito Caldani Irrigazione S.r.l.; l'avvocato Stefano D'Ercole ha rappresentato Acea S.p.A.; l'avvocato Tullio Saravo ha difeso Research Consorzio Stabile Scarl.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha deciso con sentenza n. 7052/2025 (ricorso n. 1345/2025) il contenzioso avviato da Caldani Irrigazione S.r.l. contro Acea S.p.A. e Research Consorzio Stabile Scarl riguardo la procedura CIG B0CDC87600. La controversia concerneva la legittimità dell’aggiudicazione disposta da Acea il 27 novembre 2024 per i lavori di collegamento fra gli impianti di depurazione di Carpineto Romano e Pratolungo (Montelanico, RM), banditi tramite appalto pubblico.

L’oggetto centrale del giudizio verteva sul punteggio tecnico attribuito a Research Consorzio Stabile, prima classificata, grazie all’esperienza vantata dal professionista ausiliario (ing. Cerasoli) nelle voci "direttore tecnico" e "direttore di cantiere". Caldani sosteneva che il periodo e l’apporto effettivo del professionista sull’incarico di riferimento (una commessa per la depurazione dei Castelli Romani da oltre 30 milioni di euro) non fossero idonei, per loro limitatezza temporale e per i residui lavori effettivamente diretti (circa 3,5 milioni su oltre 27 milioni già avanzati), a giustificare l’attribuzione del punteggio massimo stabilito dalla legge di gara.

Il TAR Lazio aveva inizialmente respinto il ricorso di Caldani, sostenendo che il disciplinare di gara non distinguesse fra importi complessivi e parziali delle opere seguite dal direttore tecnico. Caldani ha appellato la sentenza, deducendo un vizio di istruttoria della stazione appaltante e una presunta errata attribuzione del punteggio all’offerta tecnica di Research.

Nel secondo grado, il Consiglio di Stato ha anzitutto rigettato le eccezioni procedurali (tardività del ricorso e ammissibilità) riproposte dalle parti resistenti, ritenendo che CALDANI avesse ottenuto piena conoscenza degli atti solo in data 19 e 23 dicembre 2024, rendendo tempestivo il ricorso.

Nel merito, i giudici amministrativi hanno sancito che la legge di gara non prevedeva criteri di "parcellizzazione" dell’esperienza, né un limite minimo di durata dell’incarico, e che toccava comunque alla stazione appaltante giudicare la rilevanza temporale e funzionale dell’esperienza maturata. È stato quindi riconosciuto che il quinquennio di attività svolta dall’ing. Cerasoli (maggio 2017-dicembre 2022), su una commessa dalla notevole importanza tecnica ed economica, bastava a certificare la posizione di responsabilità e l’apporto effettivo preteso per la maturazione del punteggio massimo, anche se non su tutta la durata della commessa.

La sentenza ha inoltre precisato che i SAL (stati d’avanzamento lavori) sono meri documenti contabili e non costituiscono da soli prova dell’effettiva esecuzione e messa in funzione dell’opera. Solo certificati di collaudo e di buona esecuzione sono idonei a comprovare il possesso del requisito esperienziale.

Per tutte queste ragioni, l’appello di Caldani è stato definitivamente respinto. Sul piano economico, la società appellante è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre IVA e CPA, a favore sia di Acea che di Research Consorzio Stabile. La pronuncia conferma la legittimità dell’aggiudicazione a Research e chiarisce i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nei bandi pubblici.