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Regione Campania ottiene la conferma sui limiti di spesa sanitaria


Pubblicato il: 8/26/2025

L'avvocato Patrizia Kivel Mazuy ha assistito Istituto Diagnostico Varelli - Pianura S.r.l.; l'avvocato Rosanna Panariello ha rappresentato Regione Campania; l'avvocato Lorenzo Lentini ha assistito Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro.

Con le sentenze n. 7056/2025 e n. 7057/2025, pubblicate il 18 agosto 2025, il Consiglio di Stato – Sezione Terza – ha definitivamente respinto gli appelli proposti dall’Istituto Diagnostico Varelli – Pianura S.r.l. (RG n. 7149/2023) e dall’Istituto Diagnostico Varelli S.r.l. (RG n. 7150/2023), confermando le decisioni del TAR Campania (sentenze n. 1011/2023 e n. 1015/2023) che avevano rigettato le impugnazioni contro i provvedimenti adottati dalla Regione Campania e dalla ASL Napoli 1 Centro in materia di tetti di spesa sanitaria per l’anno 2018.

Al centro del contenzioso vi era il decreto del Commissario ad acta n. 84 del 31 ottobre 2018, che aveva fissato limiti di spesa per gli erogatori privati di prestazioni sanitarie ambulatoriali e ospedaliere. I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, il difetto di istruttoria per la mancata definizione preventiva dei fabbisogni sanitari territoriali e l’adozione del criterio della spesa storica, ritenuto inadeguato e lesivo delle loro posizioni economiche.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati i motivi di appello, sottolineando come le censure fossero formulate in termini astratti e generici, senza dimostrazione concreta delle ricadute negative dei provvedimenti impugnati. In particolare, è stato evidenziato che la sequenza temporale tra la determinazione del fabbisogno e l’adozione dei tetti di spesa non comporta di per sé un vizio di legittimità, in assenza di una prova di incoerenza sostanziale tra gli atti. Inoltre, il richiamo alla giurisprudenza precedente (sentenze n. 4961/2023 e n. 5644/2022) è stato ritenuto non pertinente, trattandosi di fattispecie differenti.

Quanto al criterio della spesa storica, il Collegio ha ribadito la sua legittimità e funzione proconcorrenziale, richiamando le sentenze n. 2376/2025 e n. 9824/2024, e ha escluso che nella fattispecie fosse applicabile la diversa ratio decidendi della sentenza n. 5199/2024. In assenza di elementi concreti che dimostrassero l’incidenza negativa del criterio adottato sulla posizione dell’appellante, il Consiglio ha confermato la decisione di primo grado.

Infine, pur rigettando gli appelli, il Consiglio di Stato ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della peculiarità della vicenda.

Le sentenze confermano l’orientamento giurisprudenziale volto a tutelare la discrezionalità amministrativa nella programmazione sanitaria, purché esercitata nel rispetto dei principi di coerenza e proporzionalità, e ribadiscono la necessità di una contestazione puntuale e documentata per fondare l’illegittimità degli atti impugnati.