GPI ottiene la riammissione in gara dopo il recesso della mandante Data Pos
Pubblicato il: 8/26/2025
Gli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti e Dario Capotorto hanno rappresentato GPI S.p.A., Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Business Integration Partners S.p.A. e TD Group Italia S.r.l.; l’avvocato Luciana Caso ha assistito la Regione Toscana.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7065/2025 (RG n. 9300/2024), si è pronunciato su un contenzioso tra GPI S.p.A., mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) comprendente Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Business Integration Partners S.p.A., TD Group Italia S.r.l. e Data Pos S.r.l., contro Regione Toscana, Ministero del Lavoro, Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quale contraddittore, Accenture S.p.A. La controversia trae origine dalla procedura CIG B0D734B06F indetta dalla Regione Toscana per l’affidamento dei servizi di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi per le politiche del lavoro, formazione e istruzione.
La questione si è incentrata sull’esclusione dalla gara del RTI guidato da GPI, disposta in seguito all’omessa dichiarazione da parte della mandante Data Pos S.r.l. relativamente all’impegno a garantire una quota pari al 30% di occupazione giovanile e femminile, richiesta ai sensi dell’art. 47 del DL 77/2021, nell’ambito delle condizioni previste per la partecipazione ai contratti finanziati (anche potenzialmente) con fondi PNRR. La Data Pos aveva cancellato la dichiarazione nel modello di partecipazione, motivando in seguito che si era trattato di errore materiale; non aveva però integrato validamente la dichiarazione entro il termine. Con il recesso di Data Pos dal RTI, GPI aveva richiesto di proseguire la gara con la composizione residua, istanza respinta dalla stazione appaltante.
In primo grado, il TAR Toscana aveva respinto il ricorso del RTI, ritenendo sussistente la violazione degli obblighi dichiarativi e non ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio per tale omissione, sia per espressa previsione di gara sia per la natura della dichiarazione richiesta. Inoltre, il TAR aveva escluso la possibilità di mantenimento in gara del RTI dopo il recesso di Data Pos, sulla base dell’interpretazione restrittiva degli artt. 97 e 68 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Nel giudizio d’appello, il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza delle statuizioni di primo grado su tutti i motivi tranne che per il sesto, relativo alla possibilità di estromettere la mandante carente dei requisiti ossequio al principio di favor partecipationis e alla luce degli artt. 97 e 68 del d.lgs. 36/2023. Il Collegio ha stabilito che il requisito dell’impegno ex art. 47—pur essendo elemento essenziale dell’offerta—può essere assimilato a un requisito di partecipazione; pertanto, qualora uno dei membri del RTI ne sia carente per atto od omissione manifestatasi nella fase di gara o successivamente, si ritiene applicabile l’art. 97, consentendo all’RTI di estromettere il componente inadeguato, sempreché l’offerta resti immodificata, i restanti membri posseggano i requisiti e la modifica sia tempestiva.
Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e annullato gli atti di esclusione nella parte in cui non era stata consentita la riammissione alla gara del RTI guidato da GPI a seguito del recesso della società Data Pos. Il provvedimento della Regione Toscana che aveva negato tale possibilità, dunque, viene annullato per questa parte, ordinando la prosecuzione della gara con il RTI nella sua nuova composizione. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, considerata la novità e la complessità interpretativa della materia. L’esito determina quindi per GPI e le altre mandanti la possibilità di rientrare a pieno titolo nella procedura di gara, sancendo un principio di rilievo sulla gestione delle modifiche soggettive nei RTI in gare PNRR.

