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Agenzia delle Entrate ottiene la cassazione in tema di IVA e operazioni societarie fittizie


Pubblicato il: 8/26/2025

Gli avvocati Alessandro Fusillo e Antonio Strizzi hanno rappresentato Consulting 2001 S.r.l.

La controversia tra l’Agenzia delle Entrate e la società Consulting 2001 S.r.l. trae origine dall’avviso di accertamento n. T9H06A303586/2016 notificato nel 2016, con cui veniva contestata a Consulting 2001 una detrazione indebita di IVA per l’anno 2014, pari a 500.301,75 euro. Il contenzioso, oggetto del ricorso per cassazione iscritto al n. 3468/2021 R.G., si è sviluppato in seguito a verifiche della Guardia di Finanza che aveva segnalato presunte operazioni inesistenti nelle transazioni di energia elettrica intercorse tra Consulting 2001 e Green Network S.p.a.

La questione ruota intorno al meccanismo realizzato da una rete di società, tra cui Green Network e Consulting 2001, che attraverso acquisti e vendite reciproche di energia, chiudevano tutte le operazioni con saldo pari a zero, sia per le quantità sia per i corrispettivi. Le indagini avevano messo in luce che Consulting 2001, priva di mezzi, dipendenti e struttura operativa, era coinvolta in transazioni circolari ove la quantità di energia comprata e venduta si equivaleva completamente, senza alcun margine o profitto. Tale assetto portava i verificatori a ritenere che si trattasse di operazioni oggettivamente fittizie, caratterizzate dalla totale assenza di riscontri presso il mercato regolamentato della Borsa elettrica.

Consulting 2001 aveva impugnato l’atto di accertamento presso la Commissione tributaria provinciale di Brescia, che in primo grado aveva accolto il ricorso della società ritenendo non provata dall’Ufficio la natura fittizia delle operazioni. Questa decisione era stata confermata anche in appello dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza n. 1260/2020. Avverso tali esiti favorevoli al contribuente l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

Nell’attuale pronuncia, la Suprema Corte rileva che i giudici di merito hanno omesso una corretta applicazione dei principi in materia di onere della prova e valutazione delle presunzioni. In particolare, sottolinea che l’Amministrazione finanziaria aveva dedotto numerosi elementi indiziari a supporto dell’inesistenza delle transazioni, come l’assenza di struttura organizzativa, la circolarità delle operazioni, la corrispondenza tra acquisti e vendite senza margine e la totale mancanza di riscontro delle operazioni nella Borsa elettrica. I giudici territoriali, al contrario, avevano fondato le proprie decisioni su una valutazione globale del funzionamento del mercato, tralasciando una sintesi effettiva e logica degli indizi addotti dall’Ufficio e mancando così la doverosa attività di valutazione presuntiva richiesta dalla normativa (artt. 2697 e 2729 c.c.).

Sulla base di tale ragionamento, la Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, rigettando il primo e assorbendo il terzo. In forza della sentenza, la precedente pronuncia della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di giustizia tributaria della Lombardia per una nuova valutazione, anche in merito alle spese di lite. Dal punto di vista giuridico, la decisione riafferma il riparto dell’onere della prova tra amministrazione e contribuente nelle ipotesi di contestazione di operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti e l’importanza di una valutazione complessiva e coerente degli indizi nel contenzioso fiscale sull’IVA.