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Caseificio Principe ottiene ragione sulla compensazione IVA senza visto di conformità


Pubblicato il: 8/27/2025

L'avvocato Paola Coppola, con delega anche all'avvocato Alberto Mula, ha assistito Caseificio Principe s.r.l.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22699/2025 (RG 17919/2023), ha definito il contenzioso tra l'Agenzia delle Entrate e la società Caseificio Principe s.r.l., avente ad oggetto la legittimità della compensazione del credito IVA infrannuale per il primo trimestre 2017 in assenza del visto di conformità. La vicenda è sorta a seguito di un avviso di recupero dell'Agenzia delle Entrate, con cui era stato contestato a Caseificio Principe l'indebito utilizzo in compensazione del credito IVA per mancata apposizione del visto di conformità nella dichiarazione presentata il 29 aprile 2017.

L'origine del contenzioso risiede nella modifica normativa portata dal d.l. n. 50/2017, convertito in l. n. 96/2017. Il cuore della questione è se la mancata apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA infrannuale – più precisamente, sull'istanza Mod. IVA TR relativa al primo trimestre 2017 – costituisse una violazione sostanziale tale da giustificare la pretesa impositiva dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia sosteneva che l'obbligo introdotto dal d.l. n. 50/2017 trovasse applicazione per tutte le dichiarazioni presentate dopo l'entrata in vigore della normativa. Al contrario, la società evidenziava come la legge di conversione, entrata in vigore il 24 giugno 2017, fosse il momento in cui l'obbligo si estendeva anche alle istanze di compensazione trimestrale.

La controversia è stata esaminata dalle commissioni tributarie di primo e secondo grado: la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva rigettato il ricorso della società, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (sentenza n. 1396/07/2023) aveva accolto l'appello della contribuente, affermando che l'obbligo del visto per le istanze (e quindi per le compensazioni trimestrali) era stato espressamente previsto solo dopo l'intervenuta modifica legislativa del giugno 2017 e che la dichiarazione oggetto di causa era precedente a tale momento.

Decisivo, nel giudizio della Cassazione, è stato l’esame sulla natura e finalità dell’obbligo del visto di conformità. La Corte ha ribadito che la mancata apposizione di tale visto rappresenta una violazione meramente formale, che non pregiudica in sé le casse erariali e non è idonea a incidere sulla spettanza sostanziale del credito IVA se la sua esistenza è confermata. La disciplina sanzionatoria ricade tra le violazioni meramente formali, poiché il visto costituisce un mero controllo anticipato che non priva l'Amministrazione finanziaria del potere di verifica successiva.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto della Caseificio Principe di utilizzare il credito IVA in compensazione senza visto, dato che la disciplina relativa all'obbligo per le istanze trimestrali non era ancora vigente alla data di presentazione della dichiarazione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della società, determinate in € 7.600,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.