Europe Energy ottiene il rinvio in Cassazione: la Suprema Corte contesta le valutazioni della CTR sulle operazioni circolari di energia
Pubblicato il: 8/28/2025
Gli avvocati Andrea Zoccali, Nicola Caso e Benedetto Colucci hanno rappresentato Europe Energy S.p.A.
Con le sentenze nn. 22696, 22697, 22794, 22795 e 22797 del 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V civile, ha accolto i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate avverso le decisioni della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che avevano annullato le sanzioni e gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di Europe Energy S.p.A. per l’indebita detrazione dell’IVA e la deduzione di costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Le sentenze impugnate (nn. 5158/2019, 4488/2021, 4468/2019, 1521/23/2020 e 1519/23/2020) erano state emesse in favore della contribuente, ritenendo insussistenti gli elementi per qualificare le operazioni come fittizie.
La vicenda trae origine da una complessa attività di verifica fiscale condotta nei confronti della società Green Network S.p.A., dalla quale era emerso un sistema di compravendite di energia elettrica tra società apparentemente indipendenti, ma in realtà riconducibili a un medesimo disegno economico. Secondo l’Agenzia, tali operazioni, tutte caratterizzate da saldi a zero e da assenza di scambi fisici di energia, costituivano un meccanismo circolare privo di sostanza economica, finalizzato a generare crediti IVA e a migliorare artificiosamente la posizione finanziaria delle società coinvolte.
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso dell’Agenzia, censurando le sentenze di merito per avere omesso una valutazione complessiva e coerente degli elementi indiziari offerti dall’Ufficio. In particolare, è stato ritenuto erroneo il richiamo da parte della CTR a un decreto di archiviazione penale e a precedenti giurisprudenziali favorevoli alla contribuente, senza un’adeguata verifica della loro rilevanza e senza considerare che il decreto di archiviazione non ha efficacia vincolante nel processo tributario.
La Cassazione ha ribadito che, in materia di IVA, il diritto alla detrazione presuppone l’effettività delle operazioni sottostanti. Le operazioni meramente cartolari, prive di scambio reale di beni o servizi, non possono fondare alcun diritto alla detrazione, anche se l’imposta è stata formalmente versata. In tal senso, è stato richiamato il principio espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza EN.SA. (causa C-712/17), secondo cui la detrazione dell’IVA è esclusa in presenza di operazioni fittizie, salvo che il contribuente dimostri di aver eliminato ogni rischio di perdita di gettito fiscale.
La Corte ha inoltre chiarito che la mera qualificazione delle operazioni come “back to back” non è sufficiente a escludere la loro natura fittizia, qualora emerga una struttura circolare delle transazioni, con perfetta corrispondenza tra acquisti e vendite e assenza di logica economica. È stato altresì ribadito che l’onere della prova dell’effettività delle operazioni incombe sul contribuente, il quale non può limitarsi a produrre documentazione formale, ma deve dimostrare la sostanza economica delle transazioni.
Le sentenze della Suprema Corte segnano un importante chiarimento in materia di operazioni oggettivamente inesistenti e di limiti alla detrazione dell’IVA, riaffermando il ruolo centrale del principio di effettività e della coerenza economica delle transazioni ai fini della legittimità fiscale. I giudizi sono stati rinviati alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame delle circostanze fattuali e giuridiche, alla luce dei principi di diritto enunciati.

