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ABC Napoli vince in Cassazione: otto sentenze annullano gli accertamenti fiscali su fondi da scissione e interessi attivi


Pubblicato il: 8/29/2025

Gli avvocati Gaetano Ragucci e Adriana La Rocca hanno assistito ABC – Acqua Bene Comune Napoli azienda speciale.

Con le sentenze nn. 22804, 22805, 22808, 22822, 22823, 22825, 22827 e 22841 del 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V civile, ha rigettato i ricorsi principali proposti dall’Agenzia delle Entrate contro ABC – Acqua Bene Comune Napoli, confermando l’orientamento delle Commissioni Tributarie Regionali della Campania che avevano escluso la legittimità della ripresa a tassazione di fondi iscritti in bilancio a seguito di operazioni di scissione parziale.

Le controversie, relative agli anni d’imposta dal 2005 al 2012, riguardavano accertamenti IRES e IRAP con cui l’Agenzia contestava la deducibilità di fondi rischi, fondi pensioni e fondi contenzioso iscritti da ABC in bilancio a seguito della scissione dell’allora azienda speciale ARIN e della costituzione della società per azioni ARIN S.p.A., poi trasformata in azienda speciale. L’Amministrazione sosteneva che tali fondi, derivando da una riserva da scissione fiscalmente rilevante, dovessero essere considerati “dedotti” e che il loro utilizzo generasse sopravvenienze attive imponibili.

La Corte ha respinto tale impostazione, affermando che i fondi in questione non erano stati dedotti dalla base imponibile e che, pertanto, non potevano essere considerati fiscalmente rilevanti. È stato ribadito che, in base all’art. 173 del TUIR, la scissione non dà luogo a realizzo di plusvalenze o minusvalenze, e che l’art. 115 del TUEL, invocato dall’Agenzia, non attribuisce rilevanza reddituale alle passività contabili né assimila la scissione al conferimento.

In particolare, la sentenza n. 22827/2025 ha sancito l’illegittimità di un secondo avviso di accertamento fondato su una mera rivalutazione di elementi già noti e oggetto di precedente accertamento definito con adesione, riaffermando il principio di unicità dell’accertamento e l’onere dell’Amministrazione di dimostrare l’esistenza di nuovi elementi.

La sentenza n. 22841/2025 ha confermato che i fondi rischi da scissione, alimentati con riserve non dedotte, costituiscono fondi “tassati” e non generano sopravvenienze attive al momento del loro utilizzo. Di conseguenza, anche i fondi successivamente costituiti con le stesse risorse non sono deducibili, ma neppure tassabili. È stato affermato il principio secondo cui, in caso di scissione ai sensi dell’art. 115 TUEL, non si deroga ai principi di neutralità e simmetria fiscale previsti dagli artt. 172 e 173 TUIR.

In relazione alla tassazione degli interessi attivi maturati su contributi in conto impianti, la Corte ha confermato la loro imponibilità, trattandosi di redditi di capitale da assoggettare a tassazione secondo il principio di competenza, indipendentemente dalla natura vincolata delle somme. Tuttavia, in una delle sentenze (n. 22822/2025), è stato accolto il motivo incidentale della contribuente relativo alla necessità di una nuova valutazione sulle sanzioni, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per la verifica delle condizioni di esenzione per incertezza normativa e buona fede.

Infine, con la sentenza n. 22823/2025, la Corte ha confermato la deducibilità delle spese per trattamenti pensionistici, riconoscendo la loro inerenza all’attività d’impresa, e ha rigettato la pretesa dell’Agenzia di considerare i fondi pensione e contenzioso come “dedotti”.

Le decisioni della Suprema Corte consolidano un orientamento favorevole alla neutralità fiscale delle operazioni straordinarie e alla tutela del principio di certezza del diritto, escludendo che possano derivare effetti impositivi da poste contabili non dedotte e riaffermando la distinzione tra scissione e conferimento anche ai fini fiscali.