Agenzia delle Dogane ottiene cassazione su rimborso accise contro Utilità S.p.A.
Pubblicato il: 8/30/2025
Gli avvocati Patrizia Tovazzi e Stefano Di Meo hanno assistito Utilità S.p.A.
La Corte di Cassazione, Sezione V civile, con le sentenze nn. 22860, 22861 e 22862 del 2025, ha definito tre distinti giudizi in materia di accise, tutti aventi ad oggetto la spettanza e la fruibilità di crediti d’imposta maturati da UTILITÀ s.p.a. in relazione a versamenti eccedentari effettuati negli anni 2007 e 2008. Le decisioni, pur con esiti differenti, convergono su un principio giuridico univoco: la fruizione del credito da accisa è subordinata al rispetto degli obblighi dichiarativi annuali e, in caso di omissione, il diritto al rimborso si prescrive nel termine biennale previsto dall’art. 14, comma 2, del Testo Unico delle Accise (d.lgs. n. 504/1995).
Nel procedimento definito con la sentenza n. 22860/2025 (R.G. 2378/2020), la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane, cassando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 852/09/2019. La CTR aveva ritenuto legittima la comunicazione con cui UTILITÀ s.p.a., nel 2013, aveva dichiarato di voler utilizzare crediti d’imposta maturati nel 2007 e 2008, nonostante l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali relative a quegli anni. La Cassazione ha invece ribadito che, in assenza di dichiarazioni valide, il credito non può essere riportato alle annualità successive e può essere solo chiesto a rimborso entro due anni dal versamento originario. La mancata dichiarazione, pur non facendo venir meno il credito, ne cristallizza la fruibilità e impedisce il riporto, rendendo perentorio il termine per l’istanza di rimborso.
Analogo principio è stato affermato nella sentenza n. 22861/2025 (R.G. 23812/2020), con cui la Corte ha rigettato il ricorso di UTILITÀ s.p.a. contro la sentenza della CTR della Calabria n. 4794/07/2019. In questo caso, la società aveva impugnato il diniego di rimborso di accisa e addizionale provinciale maturate nel 2008 e riportate nelle annualità successive. La CTR aveva ritenuto definito il rapporto nel 2009, facendo decorrere da tale anno il termine biennale per il rimborso. La Cassazione ha confermato tale impostazione, sottolineando che la dichiarazione presentata nel 2011 “a zero” non poteva considerarsi utile ai fini del riporto del credito. La continuità dichiarativa è condizione sostanziale per la rinnovazione del credito, e la sua omissione comporta la decadenza del diritto al rimborso se non esercitato tempestivamente.
Infine, con la sentenza n. 22862/2025 (R.G. 8292/2021), la Corte ha rigettato un ulteriore ricorso di UTILITÀ s.p.a., confermando la sentenza della CTR del Veneto n. 701/00/2020. Anche in questo caso, la società contestava il disconoscimento di crediti per accisa sul gas naturale, maturati negli anni precedenti ma non riportati validamente a causa dell’omessa presentazione delle dichiarazioni per il 2009 e 2010. La Cassazione ha ribadito che il credito, in assenza di dichiarazioni regolari, non può essere riportato e può essere solo chiesto a rimborso entro il termine biennale decorrente dall’anno di maturazione. La presentazione di dichiarazioni “a zero” non è sufficiente a interrompere tale termine, né può essere considerata una valida istanza di rimborso.
Le tre pronunce consolidano un orientamento rigoroso in materia di accise, fondato sulla centralità della dichiarazione annuale quale presupposto per la fruizione del credito. La Corte ha chiarito che il meccanismo di riporto dell’eccedenza è subordinato al rispetto degli obblighi dichiarativi e che, in mancanza, il credito può essere solo oggetto di istanza di rimborso, soggetta a decadenza biennale. La mera indicazione del credito in dichiarazioni successive o la richiesta di trasferimento contabile non equivalgono a una valida istanza di rimborso e non ne interrompono i termini.

