Il Consiglio di Stato conferma il diritto del GSE a revocare gli incentivi per impianti fotovoltaici non conformi
Pubblicato il: 8/27/2025
L’avvocato Emilio Sani ha assistito Acte s.r.l. Gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato con sentenza n. 7068/2025 (n. 6663/2023 REG.RIC.), pubblicata il 19 agosto 2025, in merito alla controversia tra Acte s.r.l. e il Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a. Oggetto del contendere erano i provvedimenti con cui il GSE aveva disposto la decadenza di Acte s.r.l. dalle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi del cosiddetto "quarto Conto Energia" (d.m. 5 maggio 2011) e la conseguente richiesta di restituzione degli incentivi già percepiti.
La vicenda origina dalla richiesta di Acte s.r.l., quale soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico nel Comune di Gaggiano (MI), di ammissione alle tariffe incentivanti previste dalla normativa vigente. Inizialmente il GSE aveva riconosciuto la tariffa richiesta. Tuttavia, da una verifica avviata nel 2013 era emerso che l’impianto della Acte s.r.l. era collegato al medesimo punto di connessione alla rete già utilizzato da un altro impianto fotovoltaico, di proprietà di Azzurra 3000 s.r.l. L’appellante aveva giustificato la situazione sostenendo che si trattasse di due sezioni di un unico impianto "multi-sezione". Le verifiche e la documentazione acquisita hanno però evidenziato la presenza di diversi soggetti responsabili e titolari delle rispettive sezioni dell’impianto, circostanza ritenuta ostativa sia dalla normativa sia dalle regole applicative del GSE, portando alla decadenza dagli incentivi e alla richiesta di restituzione della somma percepita, pari a 89.110,36 euro.
Il primo grado di giudizio si è concluso con il rigetto del ricorso proposto da Acte s.r.l. dal TAR Lazio (sentenza n. 8585/2023), sul presupposto che gli impianti non potessero essere considerati come "multi-sezione" in mancanza di un unico soggetto titolare e responsabile, come richiesto dalla disciplina regolamentare e tecnica di settore.
I motivi di appello presentati da Acte s.r.l. ruotavano attorno a presunte carenze motivazionali della sentenza di primo grado, alla non necessità del requisito della titolarità unitaria per qualificare un impianto come "multi-sezione", all’insussistenza di falsità dichiarative, alla pretesa irrilevanza della violazione contestata e all’affidamento maturato dalla società, oltre che a questioni relative alla proporzionalità del provvedimento e all'applicabilità dello ius superveniens che aveva introdotto la possibilità di sostituire la decadenza con una mera decurtazione degli incentivi.
Il Consiglio di Stato ha ribadito il ruolo delle regole applicative del GSE come fonte legittima per la regolamentazione tecnica degli incentivi e sottolineato l’esigenza di un’unica titolarità per qualificare l’impianto come multi-sezione. Ha altresì evidenziato che il principio di identità tra titolare e responsabile è necessario per evitare irregolarità e garantire la trasparenza e tracciabilità del sistema di sostegno. Quanto all’affidamento, il Collegio ha confermato che non può nascere alcun diritto tutelabile sulla base di una situazione di fatto carente dei requisiti previsti dalla legge, nemmeno per effetto di un iniziale riconoscimento degli incentivi qualora la successiva istruttoria verta su aspetti non immediatamente ricavabili dalla sola domanda. La violazione della regola sulla non condivisione del punto di connessione, infatti, è stata ritenuta di particolare gravità e idonea a giustificare sia la decadenza dagli incentivi sia la richiesta di restituzione delle somme percepite.
La pronuncia ha confermato la legittimità dei provvedimenti adottati dal GSE, rigettando integralmente l’appello di Acte s.r.l. Le conseguenze della decisione consistono nell’obbligo di restituzione, da parte dell’appellante, della somma di euro 89.110,36 e nella condanna al pagamento delle spese di lite del secondo grado, liquidate in 3.000,00 euro oltre accessori di legge. Inoltre, viene chiarito che ogni eventuale richiesta di applicazione della disciplina successiva sulla decurtazione degli incentivi dovrà essere oggetto di apposita istanza amministrativa e costituisce materia distinta da quella giudicata.

