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GSE vince il contenzioso sugli incentivi fotovoltaici contro Energia Settima


Pubblicato il: 8/27/2025

L’avvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Energia Settima s.r.l. Gli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE – Gestore dei servizi energetici s.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con sentenza n. 7069/2025 (ricorso n. 9029/2024), ha deciso sulla controversia tra Energia Settima s.r.l. e GSE – Gestore dei servizi energetici s.p.a., relativa alla decadenza dagli incentivi previsti dal cosiddetto "terzo Conto Energia" e alla richiesta di restituzione degli importi già percepiti.

La vicenda trae origine da provvedimenti adottati dal GSE che, in seguito a verifiche tecniche e accertamenti su un impianto fotovoltaico sito a Campomarino (CB) di proprietà di Energia Settima, aveva disposto la decadenza della società dalle tariffe incentivanti, contestando la difformità delle certificazioni dei moduli installati rispetto a quelli dichiarati, nonché l’inidoneità della documentazione tecnica prodotta.

Il caso riguarda un impianto fotovoltaico da 4993,80 kW entrato in esercizio il 21 aprile 2011 e ammesso ai benefici tariffari previsti dal d.m. 6 agosto 2010. A seguito di controlli avviati nel settembre 2017, il GSE riscontrava alcune irregolarità relative alla tipologia dei moduli installati e in particolare la mancanza di una certificazione CEI EN 61215 riferibile ai pannelli effettivamente presenti sull’impianto.

Dopo una fase di contraddittorio documentale, con provvedimento del 13 gennaio 2020 il GSE ha dichiarato la decadenza dall’accesso alle tariffe incentivanti.

Inoltre, sulla base di valutazioni successivamente intervenute riguardo l'irregolarità, GSE ha riconosciuto la tariffa con una decurtazione del 10%. Energia Settima s.r.l. ha presentato diversi ricorsi e istanze di riesame prima al GSE e poi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che ha in parte respinto le domande della società confermando le valutazioni tecniche e giuridiche del gestore, ma accogliendo la doglianza relativa alla motivazione di uno dei provvedimenti di riesame.

A seguito di ciò, GSE ha nuovamente valutato e respinto la richiesta della società. Sul piano giuridico, la questione si è concentrata sulla rilevanza delle difformità riscontrate, sull’asserita violazione dei principi di autotutela e legittimo affidamento, e sulla correttezza della procedura seguita dal GSE.

Il Consiglio di Stato ha ribadito che spetta al richiedente l’onere di fornire la documentazione adeguata a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici e che la tardiva produzione di elementi documentali non può sanare retroattivamente irregolarità che impediscono il perfezionamento del beneficio. È stata esclusa anche la violazione del legittimo affidamento da parte dell’operatore, considerando che il potere di controllo e verifica esercitato dal GSE è permanente e immanente, ed i controlli possono portare a esiti che l’operatore avrebbe dovuto prevedere.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha ritenuto infondati i motivi di appello principali di Energia Settima e confermato la correttezza sostanziale e procedurale dell’operato del GSE, respingendo l’appello e condannando la società al pagamento delle spese di lite per l’importo di € 3.000 oltre accessori di legge. Tale decisione conferma la posizione rigorosa dell’autorità amministrativa nella gestione degli incentivi pubblici legati alle energie rinnovabili e il rigido rispetto degli obblighi documentali e procedurali da parte dei richiedenti.