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GSE ottiene la conferma della decadenza delle tariffe fotovoltaiche per Isolant Service


Pubblicato il: 8/28/2025

L'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Isolant Service s.r.l.; gli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico e Antonio Pugliese hanno rappresentato GSE – Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7070/2025 (RG n. 7023/2024), ha deciso sull’appello proposto da Isolant Service s.r.l. contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in relazione a provvedimenti che disponevano la decadenza dalle tariffe incentivanti del cosiddetto “secondo Conto Energia”.

L’impianto fotovoltaico oggetto della controversia, della potenza di 343,90 kW e sito a Monteiasi (TA), era entrato in esercizio il 14 giugno 2011. La vicenda trae origine dalla comunicazione presentata da Isolant Service s.r.l. nel dicembre 2010 per accedere al regime incentivante “salva Alcoa”, ai sensi della l. 129/2010 e del d.m. 19 febbraio 2007.

Inizialmente, con provvedimento del GSE del dicembre 2011, veniva riconosciuta la tariffa incentivante di 0,384 €/kWh. Nel 2015, tuttavia, veniva avviata da parte del GSE un’attività di verifica sulla regolarità della richiesta e, nel corso di un sopralluogo, veniva riscontrata una difformità tra le fotografie allegate all’istanza originaria e lo stato reale dei luoghi, con particolare riguardo all’assenza del sistema di protezione di interfaccia nel quadro elettrico alla data dichiarata di fine lavori.

Non risultando superate le criticità nelle controdeduzioni della società, il GSE ha annullato la tariffa incentivante riconosciuta in origine e applicato una tariffa più bassa, previa ammissione dell’impianto al “quarto Conto Energia”, e ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Isolant Service ha impugnato il provvedimento di decadenza e il successivo rigetto dell’istanza di riesame. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, condannando la società alla rifusione delle spese. La motivazione centrale della sentenza di primo grado verteva sull’insufficienza delle prove circa il completamento dei lavori entro la data utile e sulla presenza di fotografie non adeguatamente rappresentative.

Nel giudizio di appello, Isolant Service ha insistito sulla presunta violazione delle regole sull’autotutela, sulla corretta applicazione delle norme relative ai requisiti di accesso al regime agevolato e sulla portata retroattiva delle nuove regole di riesame. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha valutato che l’attività di controllo effettuata dal GSE aveva effettivamente fornito nuovi elementi istruttori — tra cui le fotografie relative agli stati di fatto rilevati nel sopralluogo e le ammissioni della stessa società circa un errore nel caricamento delle immagini — legittimando l’adozione del provvedimento di decadenza secondo il regime vincolato proprio di tali procedimenti amministrativi.

Il Collegio ha inoltre chiarito che la disciplina “salva Alcoa” prevedeva specifici adempimenti documentali e tempistiche rigorose, attribuendo al dossier fotografico una funzione probatoria privilegiata e considerando essenziale la presenza di tutti i dispositivi e quadri elettrici installati alla data di fine lavori. La mancata dimostrazione dell’avvenuto completamento dei lavori, unitamente alla carenza di un idoneo corredo fotografico, ha dunque comportato la legittimità della modifica unilaterale delle tariffe incentivanti da parte del GSE.

Quanto alle doglianze circa l’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta in materia di riesame, il Consiglio di Stato ha confermato l’assenza di efficacia retroattiva e ritenuto congrua la valutazione comparativa degli interessi effettuata dal GSE, respingendo così anche questa parte dell’appello.

La decisione definitiva comporta la conferma della decadenza dal regime agevolato per Isolant Service, la conseguente applicazione di una tariffa meno favorevole e il recupero di circa 160.000 euro di incentivi, a fronte di una perdita marginale rispetto ai circa 2,1 milioni di euro complessivi ancora spettanti all’impianto. Le spese del giudizio di secondo grado sono state compensate tra le parti.